Doppia ratio decidendi e onere di censura in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 3026 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che, dopo avere aderito a una prima ratio decidendi, esamini ed accolga anche una seconda ratio a sostegno della decisione non si spoglia della potestas iudicandi, poiché l’art. 276 cod. proc. civ. distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non fissa, entro quest’ultimo, un ordine di esame delle questioni. La sentenza risulta allora sorretta da due rationes decidendi distinte e autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione. Ne consegue che l’inammissibilità dei motivi di ricorso attinenti a una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non sarebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata. Per ottenerne la cassazione il ricorrente deve censurare utilmente tutte le rationes, mentre non è ammissibile un motivo che si risolva in un surrettizio controllo della valutazione delle prove, oggi vietato nel regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il cessionario di un credito bancario, procuratore di una società veicolo, conveniva dinanzi al Tribunale due coniugi perché fosse dichiarata l’inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale nel quale era confluito l’unico immobile di loro proprietà. La banca originaria aveva stipulato con il marito un mutuo con indicizzazione in yen; il debitore era rimasto inadempiente e la procedura esecutiva immobiliare si era chiusa con un’aggiudicazione insufficiente a estinguere il debito residuo.

I convenuti eccepivano l’insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria e, con domanda riconvenzionale, chiedevano l’accertamento dell’effettivo quantum debeatur, anche mediante CTU. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e rigettava quella riconvenzionale. La Corte d’appello respingeva il gravame dei coniugi, limitato alla domanda riconvenzionale. Propongono ricorso per cassazione i debitori soccombenti, articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la tecnica della decisione impugnata. La sentenza di appello è sorretta da due rationes decidendi autonome: una di rito, fondata sull’effetto preclusivo derivante dalla mancata proposizione dell’opposizione all’esecuzione; una di merito, che ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale per l’inadeguatezza delle allegazioni. Ciascuna di esse è logicamente e giuridicamente sufficiente a sostenere il dispositivo.

Da qui la regola processuale enunciata: per privare il gravame dell’idoneità a raggiungere il suo obiettivo funzionale, i ricorrenti avrebbero dovuto censurare utilmente entrambe le rationes. Il ricorso, invece, non confuta efficacemente la statuizione di merito, con la conseguenza che lo scrutinio della parte che attinge la statuizione di rito resta irrilevante.

La Corte passa poi all’esame dei vizi di motivazione. I motivi secondo e terzo deducono la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. senza tener conto della preclusione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. In ipotesi di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse. Il difetto di motivazione, inoltre, deve emergere dal testo della sentenza in sé e per sé considerato, non dal confronto con le risultanze processuali.

Quanto al motivo che lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte ribadisce che esso è scrutinabile solo se deduce l’erronea attribuzione dell’onus probandi a una parte diversa da quella onerata. Quando, al contrario, si limita a postulare che la valutazione delle prove abbia condotto a un esito non corretto, il motivo è inammissibile. Gli errores in iudicando, infine, devono indicare le specifiche affermazioni in diritto assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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