Esenzione IMU fabbricato rurale richiede classificazione catastale A/6 o D/10 (Cass. civ. Sez. V n. 3028 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, e altrettanto in tema di ICI, l’esenzione dal tributo per i fabbricati rurali non dipende dalla sola destinazione di fatto del cespite all’attività agricola, ma esige la sua classificazione catastale nelle categorie A/6 o D/10. Il requisito della classificazione catastale è imprescindibile: grava sul contribuente l’onere di impugnare il diverso classamento, né è sufficiente la mera autocertificazione ex art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 se il procedimento di variazione non si è concluso con la relativa annotazione in atti. A nulla rileva che l’istanza di classamento in D/10 sia stata presentata con effetti retroattivi sul quinquennio anteriore, poiché gli effetti della ruralità decorrono solo dalla conclusione del procedimento.

Il Fatto

Un Comune campano ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l’appello di una società proprietaria di un fabbricato classificato in categoria C/2, annullando l’avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’IMU relativa al 2016, oltre interessi e sanzioni.

Il giudice di appello aveva riformato la decisione di primo grado sul rilievo che la classificazione catastale dell’immobile fosse irrilevante, essendo necessaria la sola destinazione all’esercizio di attività agricola per usufruire dell’esenzione. La società aveva inoltre avviato la richiesta di classamento degli immobili in D/10, con effetto retroattivo di cinque anni. Il Comune ha denunciato la violazione delle norme sulla ruralità dei fabbricati.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un principio generale: il fabbricato è soggetto a imposizione quando è ultimato e utilizzabile, a prescindere dall’iscrizione al catasto, rilevando le condizioni di iscrivibilità ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992. Per i fabbricati non iscritti in catasto, l’esenzione è condizionata all’accertamento dei requisiti di ruralità previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557/1993, su cui grava l’onere probatorio del contribuente.

Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 18565 del 2009, che hanno affermato la decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere o affermare l’assoggettabilità a imposizione. Le norme interpretative sopravvenute non hanno smentito tale rilevanza: l’art. 23 del d.l. n. 207/2008 ha sottratto le unità rurali alla nozione legislativa di fabbricato solo attraverso la loro espunzione dal concetto stesso, non già mediante l’esenzione dalla classificazione.

La Corte esamina poi la facoltà, attribuita al contribuente dall’art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70/2011, di presentare domanda autocertificata di variazione catastale per le categorie A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente. Richiamando la Corte costituzionale n. 115 del 2018, esclude l’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della sola autocertificazione: se il procedimento non si conclude con l’annotazione in atti, la variazione non produce effetti.

Quanto al requisito soggettivo, la Corte aderisce all’orientamento secondo cui le agevolazioni si applicano alle società agricole di persone qualificabili come imprenditore agricolo professionale, ove lo statuto preveda l’oggetto sociale esclusivo e almeno un socio possieda la qualifica.

Nel caso concreto, il giudice di appello si è discostato da tali principi, valutando i requisiti sulla sola base della destinazione di fatto del fabbricato, senza considerare l’incompatibilità della classificazione catastale con il riconoscimento della ruralità. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., il ricorso originario del contribuente è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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