Motivazione apparente e sindacato di legittimità sulle società di comodo (Cass. civ. Sez. 5 n. 5202 del 08.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice di merito che conferma l’accertamento di una società di comodo deve confrontarsi analiticamente con le contestazioni del contribuente, non potendosi limitare a riprodurre acriticamente le conclusioni dell’Ufficio e del primo giudice. La motivazione è solo apparente — con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo — quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile l’iter logico seguito dal giudice, perché reca argomentazioni inidonee a giustificare la decisione. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale, ossia alla mancanza assoluta di motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e alla motivazione perplessa o incomprensibile, restando irrilevanti la mera insufficienza o contraddittorietà delle ragioni esposte.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società a responsabilità limitata un avviso di accertamento con il quale rideterminava il reddito per l’anno 2006 ai sensi dell’art. 30, comma 3, l. n. 724/1994, qualificando la società come non operativa. Nel calcolo dei ricavi l’Ufficio escludeva la plusvalenza di € 593.649,00 realizzata nel 2004 dalla cessione di un immobile, ritenendola componente straordinaria del reddito e non componente ordinaria, come invece sosteneva la contribuente, società immobiliare dedita alla compravendita di immobili.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 5504/5/2015, depositata il 14/06/2016, confermava la decisione di primo grado. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando il vizio di motivazione apparente e l’omessa pronuncia su alcune censure, nonché la violazione dell’art. 30 della l. n. 724/1994.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito la disciplina delle società di comodo, ricorda che l’art. 30 della l. n. 724/1994 introduce una presunzione legale relativa di non operatività per le società i cui ricavi, incrementi di rimanenze e proventi — esclusi quelli straordinari — risultino inferiori alle percentuali previste dal legislatore sui valori degli asset patrimoniali. Tale presunzione può essere vinta dal contribuente con la prova contraria di situazioni oggettive che abbiano impedito il conseguimento dei risultati attesi.
Nel merito, la Corte giudica fondati il primo e il secondo motivo di ricorso. I giudici d’appello hanno ripetuto le conclusioni dell’Ufficio e del primo giudice senza confrontarsi con le analitiche contestazioni della contribuente, relative sia alla natura di società immobiliare sia alla corretta allocazione contabile della plusvalenza quale componente ordinaria del reddito (voce A/5 del conto economico) e non straordinaria (voce E/20), anche sulla base delle indicazioni della circolare ministeriale sulla disciplina delle società non operative.
La sentenza impugnata risulta, inoltre, apodittica laddove qualifica la plusvalenza come componente straordinaria dopo aver affermato che l’immobile ceduto era un bene strumentale all’attività d’impresa, senza spiegare le ragioni di tale conclusione e senza considerare che la specifica natura della società, dedita alla compravendita di immobili, avrebbe potuto incidere sulla qualificazione ordinaria della plusvalenza. I giudici d’appello richiamano poi la vicenda della mancata cessazione dell’attività aziendale a seguito dello stato di liquidazione, senza chiarire se tale circostanza dovesse essere letta come indice dell’assenza di una reale attività imprenditoriale.
La Corte precisa che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur esistendo sotto il profilo materiale e grafico, non rende percepibile il fondamento della decisione, essendo priva di argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. La motivazione che si limita a recepire acriticamente le conclusioni dell’Amministrazione finanziaria e del primo giudice, senza rispondere alle specifiche doglianze della parte privata, non rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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