Il notaio è legittimato ad impugnare l’avviso di liquidazione a lui notificato (Cass. civ. Sez. 5 n. 21006 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il notaio rogante è legittimato ad impugnare l’avviso di liquidazione che gli sia stato personalmente notificato dall’Amministrazione finanziaria, in quanto responsabile d’imposta. La legittimazione deriva dalla circostanza che la pretesa fiscale sia stata azionata direttamente nei suoi confronti, e non viene meno per il fatto che il notaio abbia già provveduto al pagamento delle maggiori imposte liquidate. In tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 131/1986, la regola generale è che le disposizioni contenute in un atto, se non derivano necessariamente le une dalle altre, sono soggette ad imposta separatamente. La tassazione unitaria, prevista dal comma 2, costituisce un’eccezione di stretta interpretazione, applicabile solo quando la connessione tra le disposizioni sia assolutamente necessaria per un’esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non quando dipenda da una mera volontà delle parti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un notaio un avviso di liquidazione per il recupero di maggiori imposte catastale ed ipotecaria a seguito di un atto di compravendita. L’ufficio aveva applicato il regime di tassazione previsto dal comma 1 dell’art. 21 TUR, tassando separatamente le diverse disposizioni contenute nell’atto.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del notaio, ritenendo che, trattandosi di un atto unico complesso, dovesse applicarsi il regime della tassazione unica di cui al comma 2 dell’art. 21 TUR. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva confermato tale decisione, respingendo l’appello dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte Suprema ha esaminato in via preliminare il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia, relativo alla dedotta carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del notaio. L’eccezione è stata rigettata: la legittimazione del notaio deriva dalla circostanza che la pretesa fiscale è stata avanzata direttamente nei suoi confronti con l’avviso di liquidazione, essendo egli responsabile del pagamento dell’imposta. L’interesse ad agire, inoltre, non è escluso dall’avvenuto pagamento delle somme, effettuato per evitare sanzioni e non implicante acquiescenza all’atto impositivo.
La Corte ha poi accolto il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 131/1986. Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la regola della tassazione unitaria di cui al comma 2 postula una connessione necessaria tra le disposizioni, tale che non si possa concepire l’esistenza dell’una senza l’altra. Tale connessione deve derivare da un’esigenza obiettiva del negozio, non dalla volontà dei contraenti che abbiano considerato le disposizioni come coordinate.
La Corte ha distinto l’atto complesso, retto da un’unica causa e soggetto a tassazione unitaria, dal collegamento negoziale, caratterizzato da cause distinte e soggetto ad autonoma tassazione delle singole disposizioni. Nel caso di specie, la CTR aveva fondato la sua decisione sulla circostanza che le parti avessero determinato il prezzo “a corpo”, valorizzando così un elemento di mera connessione soggettiva, non idoneo ad integrare la “necessaria derivazione” richiesta dalla norma.
La conseguenza è stata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.