Omessa comunicazione dell’udienza di appello: nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 3272 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la comunicazione della data di udienza, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie a una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Ne consegue che l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata. Il vizio è rilevabile in sede di legittimità e impone la cassazione con rinvio al giudice di merito perché proceda a nuovo esame in diversa composizione.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente tre distinti avvisi di accertamento per Irpef e addizionali, oltre sanzioni e interessi, relativi agli anni 2006, 2007 e 2008. Gli atti traevano origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, redatto previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che aveva utilizzato elementi istruttori raccolti in un procedimento penale a carico di vari indagati.
Dall’analisi della documentazione bancaria emergevano numerosi assegni, emessi da società amministrate dal contribuente e dal figlio, recanti quali beneficiari diciture generiche e girati per il cambio in contanti. L’Amministrazione imputava al contribuente, a titolo di reddito da lavoro dipendente, gli importi prelevati dai conti delle società. La CTP di Sondrio accoglieva il ricorso; la CTR della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, rigettava il ricorso originario. Il contribuente ricorre per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e del procedimento davanti alla CTR per violazione degli artt. 31 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per non avere la parte appellante e il difensore domiciliatario avuto conoscenza della fissazione dell’udienza, mai notificata dalla segreteria.
La Corte ritiene il motivo fondato. È pacifico che sia stato omesso l’invio della comunicazione di fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso di appello. La circostanza emerge dalla successiva attestazione della segreteria della CTR ed è rimasta incontestata nel controricorso dell’Amministrazione.
Dandosi continuità all’orientamento consolidato, il Collegio afferma che la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello per il richiamo dell’art. 61, adempie a una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. L’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina quindi la nullità della decisione comunque pronunciata.
Il principio è sostenuto dal richiamo a un orientamento uniforme della stessa Sezione, espressamente richiamato a conforto della soluzione adottata. Assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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