Il giudicato esterno su annualità pregresse impone al giudice del rinvio di verificarne la portata (Cass. civ. Sez. 5 n. 5876 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il giudice tributario di merito, investito del riesame della pretesa impositiva per una specifica annualità, è tenuto a valutare la portata delle decisioni passate in giudicato intervenute, tra le stesse parti, per altre annualità, allorché esse abbiano escluso la titolarità in capo alla contribuente di un diritto reale sull’immobile oggetto di tassazione. Tale giudicato esterno, in quanto sopravvenuto alla sentenza impugnata, assume rilievo decisivo nella verifica della sussistenza dei presupposti dell’imposta e impone al giudice del rinvio di accertare se, alla luce di quelle statuizioni, la soggettività passiva possa ancora ritenersi configurabile. La platea dei soggetti passivi, individuata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 in via tassativa, non è suscettibile di estensione analogica.
Il Fatto
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all’anno d’imposta 2017, emesso per un immobile sito nel Comune di Guidonia Montecelio, contestando la propria soggettività passiva per difetto di titolarità di qualsiasi diritto reale sul bene. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza depositata il 29/11/2024, respingeva l’appello, confermando la legittimità della pretesa impositiva.
La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1992 e il vizio di omesso esame del ricorso introduttivo. Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente produceva tre sentenze della stessa Corte di giustizia tributaria del Lazio, relative ad altre annualità (2016, 2019 e 2021), passate in giudicato, favorevoli alla tesi dell’assenza di titolarità di diritti reali sul cespite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminata l’istanza di decisione proposta dalla ricorrente in opposizione alla definizione accelerata, ha ritenuto che la proposta del consigliere delegato, basata sull’inammissibilità del ricorso, non potesse essere condivisa. Il Collegio ha, infatti, valorizzato il contenuto delle sentenze prodotte dalla società, tutte passate in giudicato.
Con specifico riferimento alla sentenza relativa all’IMU 2021, il giudice di merito aveva richiamato il principio, già affermato dalla stessa Cassazione in una precedente pronuncia, secondo cui il soggetto passivo dell’imposta è esclusivamente il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile, come si evince dalla lettura combinata degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1992. A tale principio si era, poi, aggiunto il rilievo per cui, ai fini IMU, le categorie di soggetti passivi indicate dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 (proprietario, titolare di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, concessionario di aree demaniali, locatario in leasing) sono tassative e non suscettibili di estensione analogica.
Le altre pronunce, relative alle annualità 2016 e 2019, avevano invece accertato in fatto che l’amministrazione non aveva fornito la prova dell’esistenza di un titolo idoneo a configurare la soggettività passiva in capo alla società, la quale aveva sempre negato di essere proprietaria o titolare di altro diritto reale sul bene, insistito su terreno di proprietà dell’azienda sanitaria locale.
Alla luce di tali elementi, la Cassazione ha escluso che la decisione del giudice di merito potesse sopravvivere al sopravvenuto giudicato. Il giudice del rinvio, ha precisato la Corte, dovrà necessariamente confrontarsi con queste decisioni, ormai definitive, al fine di stabilire se la titolarità dell’immobile sia effettivamente riconducibile alla ricorrente e, conseguentemente, se sussistano i presupposti per l’imposizione oggetto del giudizio.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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