Equiparabilità del charitable trust estero alla fondazione ai fini del divieto di discriminazione fiscale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16281 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il charitable trust costituito in uno Stato membro dell’Unione europea e privo di scopi di lucro è equiparabile, ai fini dell’imposizione fiscale diretta, a una fondazione di diritto italiano quando persegua scopi benefici e di pubblico interesse. L’equiparabilità tra enti di ordinamenti diversi non presuppone l’uguaglianza delle forme giuridiche, ma l’analogia della funzione: rileva lo scopo perseguito, non la struttura o la disciplina di controllo cui l’ente è soggetto nello Stato di residenza. Ne consegue che l’applicazione, ai dividendi di fonte italiana percepiti da un charitable trust non residente, di una ritenuta superiore rispetto a quella riservata agli enti non commerciali residenti integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata dagli artt. 63 e 65 TFUE. Il trattamento fiscale riservato all’ente nello Stato di residenza è irrilevante ai fini della comparabilità.
Il Fatto
Un charitable trust di diritto inglese, soggetto passivo fiscale nel Regno Unito, aveva percepito, dal 2006 al 2011, dividendi da partecipazioni in società di diritto italiano, assoggettati a una ritenuta superiore rispetto a quella applicata agli enti non commerciali e alle fondazioni residenti, che all’epoca godevano di un’esenzione del 95% del loro ammontare. Il contribuente presentava istanza di rimborso e, avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo rigettava. La Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza di primo grado, negando l’equiparabilità dell’ente estero alle fondazioni di diritto interno. Il Trust proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, articolato in vari profili, deducendo violazione degli artt. 49, 63 e 65 TFUE e dell’art. 2697 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro dei principi eurounionali, rammentando che la libera circolazione dei capitali implica il divieto, per ciascuno Stato membro, di riservare ai soggetti non residenti un trattamento fiscale deteriore rispetto a quello applicato ai soggetti residenti che si trovino in una situazione comparabile.
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso sotto tutti i profili. In primo luogo, ha rilevato l’errore del giudice di appello, che aveva frainteso la natura dell’attività svolta dal Trust: la partecipazione al capitale di società commerciali lucrative non equivale all’esercizio di un’attività commerciale o lucrativa da parte del socio. Il Trust aveva documentato, con certificazioni delle autorità britanniche, il proprio carattere di charitable trust, istituito per il perseguimento di scopi benefici.
La Suprema Corte ha inoltre censurato la contraddittorietà della sentenza impugnata, che aveva escluso l’equiparabilità valorizzando la totale esenzione fiscale di cui il Trust godeva nel Regno Unito, nonostante avesse altrove affermato l’irrilevanza del trattamento riservato all’ente nello Stato di residenza ai fini del giudizio di comparazione. Sul punto, la Corte ha chiarito che il trattamento fiscale nello Stato di residenza è del tutto irrilevante: il divieto di discriminazione opera a prescindere da tale circostanza.
Quanto al giudizio di comparabilità, la Corte ha affermato un principio di portata generale: l’equiparazione tra enti appartenenti a ordinamenti diversi non può essere negata per la sola diversità di forme e strutture giuridiche, pena la vanificazione delle libertà di circolazione e di stabilimento. L’equiparabilità è nozione che presuppone l’analogia della funzione, non l’uguaglianza delle forme. Sotto questo profilo, il charitable trust risulta funzionalmente del tutto sovrapponibile alla fondazione di diritto interno, che dello strumento classico rappresenta l’omologo nazionale per il perseguimento di scopi ideali.
Da ultimo, la Corte ha rilevato l’omessa verifica, da parte dei giudici di merito, dell’inquadrabilità del Trust tra gli enti non commerciali, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), Tuir, e della conseguente applicabilità dell’esenzione del 95% degli utili prevista dall’art. 4, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 344/2003. Anche sotto tale profilo, la natura non lucrativa dell’ente e la sua residenza estera non giustificano un trattamento deteriore rispetto agli enti non commerciali residenti che investano in Italia.
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Nota della Redazione
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