Transazione annullabile solo per errore sul caput non controversum (Cass. civ. Sez. III n. 3738 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento della transazione per errore, ai sensi dell’art. 1969 cod. civ., rileva esclusivamente l’errore di diritto sulla situazione costituente il presupposto della res controversa, e dunque su un antecedente logico dell’accordo, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti, il c.d. caput controversum. Ne consegue che la transazione è impugnabile solo quando l’errore investa un caput non controversum, restando invece inoppugnabile allorché l’errore incida su una questione che le parti hanno inteso comporre mediante reciproche concessioni. L’indagine sull’oggetto del negozio transattivo va condotta non in base alle espressioni letterali adoperate, ma in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso definire.
Il Fatto
Una banca propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell’appello di una privata acquirente e in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato la transazione intervenuta tra le parti per la definizione bonaria di una procedura esecutiva immobiliare.
L’immobile oggetto della procedura era gravato da ipoteca ed era stato acquistato dalla controricorrente dal debitore principale. La domanda di annullamento, proposta sin dal primo grado, si fondava sull’assunto che l’acquirente si fosse avveduta solo dopo la stipula che il proprio bene non era gravato da alcuna iscrizione ipotecaria, essendo questa stata rinnovata su altri e diversi immobili. La questione giunge in cassazione per stabilire se tale errore integri il caput controversum o un presupposto della res controversa.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia violazione dell’art. 1969 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente si duole che la corte territoriale abbia ritenuto l’errore sull’esistenza dell’ipoteca relativo all’oggetto della transazione, anziché a una questione oggetto di controversia idonea a integrare il caput controversum.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il tema del decidere, su cui si è formato il giudicato, attiene alla distinzione tra errore sul caput controversum ed errore sul caput non controversum: solo in relazione a quest’ultimo la transazione è impugnabile, mentre resta inoppugnabile nell’ipotesi di errore sulle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. Il Collegio richiama sul punto Sez. n. 17015 del 2007, Sez. n. 72 del 2011 e Sez. n. 5141 del 2003.
La corte di merito ha disatteso tale principio, laddove ha affermato che l’errore riguardava l’oggetto della transazione ma non concerneva una questione oggetto di controversia. L’esistenza dell’iscrizione ipotecaria sul bene e l’assenso dell’istituto bancario alla relativa cancellazione, dietro pagamento delle somme dovute e non corrisposte dal mutuatario debitore principale, rientrano infatti nelle reciproche concessioni intervenute in sede transattiva e costituiscono oggetto delle questioni controverse che l’accordo era finalizzato a comporre. Sul punto vengono richiamate Sez. n. 1465 del 1981 e Sez. n. 1183 del 1985, secondo cui l’oggetto del negozio transattivo va identificato in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre.
L’errore della controricorrente sull’esistenza dell’ipoteca attiene dunque al caput controversum: in applicazione dell’art. 1969 cod. civ. la transazione non è impugnabile e non può essere annullata. Alla fondatezza del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame facendo applicazione del principio disatteso. Il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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