Operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova e rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 3739 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, essa ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva e in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici. Ai fini IRAP, invece, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, salvo che contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Il giudice di merito deve accertare autonomamente i distinti profili probatori delle due riprese.

Il Fatto

Una società esercente attività di pulizia riceveva un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativi al periodo d’imposta 2007, all’esito di una verifica fiscale pluriennale sui rapporti intrattenuti con una fornitrice. Ai fini IRAP venivano contestati costi indeducibili dalla base imponibile; ai fini IVA l’indebita detrazione dell’imposta su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo non provato il fondamento delle riprese. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sul motivo di gravame relativo alla ripresa IRAP. La Corte lo rigetta: poiché l’appello era stato interamente respinto e il motivo era stato identificato e riportato nella decisione, si configura una decisione implicita di rigetto.

Il secondo motivo, fondato, investe la ripartizione dell’onere della prova. La Corte richiama il principio consolidato: in tema di IVA l’Amministrazione deve dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici. Assolto l’onere, spetta al contribuente la prova contraria della diligenza massima esigibile (Sez. V n. 9851 del 2018; conforme Sez. V n. 27555 del 2018).

Sul versante IRAP, la Sezione ribadisce che, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, salvo il contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (Sez. V n. 32587 del 2019; Sez. V n. 33915 del 2019).

La motivazione della CTR, estremamente succinta, non distingue la duplice ripresa — detrazione IVA e variazione della base imponibile IRAP — che sono distinte ai fini del contenuto della prova. Essa si riferisce unicamente al p.v.c. elevato verso la fornitrice, senza accertare se questa fosse una cartiera e senza statuire sull’elemento soggettivo della conoscibilità della frode in capo alla contribuente, né sull’effettività e inerenza dei costi ai fini IRAP.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, con cui si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *