Polizze unit linked pure prive di rischio demografico e inapplicabilità dell’art. 1923 (Cass. civ. Sez. I n. 3785 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le polizze unit linked disciplinate dall’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 209/2005 rientrano nel ramo III e possono accedere alla tutela dell’art. 1923 cod. civ. solo se presentano un effettivo rischio demografico. Nelle polizze cd. pure, in cui il rischio finanziario grava interamente sull’assicurato e manca un capitale minimo garantito slegato dal valore delle quote, il rischio demografico è solo apparente e la funzione previdenziale è assente. La valutazione sulla presenza del rischio demografico, pur a prevalente componente finanziaria, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità se non per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La cassazione con rinvio consegue all’omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento del valore di riscatto.

Il Fatto

Il fallimento di una compagine societaria ha convenuto in giudizio una compagnia assicurativa, una contraente e un’ulteriore soggetto, chiedendo la corresponsione del valore di riscatto di una polizza unit linked stipulata nel 2007 con versamento di un premio unico. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che la presenza di una componente di rischio demografico attiri la polizza nell’ambito dell’art. 1923 cod. civ..

La Corte d’Appello ha qualificato il contratto come prodotto finanziario assimilabile a un fondo comune di investimento, escludendo l’applicazione della norma codicistica e riconoscendo il diritto del fallimento al valore di riscatto; ha però rigettato la domanda per difetto di prova sulla richiesta di riscatto e sull’importo versato. Il fallimento ha proposto ricorso principale, mentre la compagnia e la contraente hanno resistito con ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile l’intervento del successore a titolo particolare, poiché il dante causa era già costituito e aveva proposto ricorso incidentale, con conseguente lesione del diritto di difesa (Cass. n. 11638/2016 e Cass. n. 23439/2017). Nel merito, i due motivi del ricorso principale sono esaminati congiuntamente e accolti.

La Corte d’Appello ha trascritto le conclusioni della curatela, che includevano la richiesta di condanna della compagnia al pagamento del valore di riscatto. Il giudice di secondo grado, pur accertando in motivazione il diritto del fallimento ad acquisire tale valore, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna, incorrendo in error in procedendo. La pronuncia va cassata con rinvio per l’individuazione della somma da retrocedere, oltre interessi dalla data del fallimento.

Sul piano sostanziale, la Corte ricostruisce la nozione di previdenza muovendo da Sezioni Unite n. 8271/2008: l’art. 1923 cod. civ. sacrifica i creditori in ragione della funzione previdenziale della polizza vita, considerata terzo pilastro del sistema. La norma non opera quando la componente previdenziale è assente e residua la sola componente finanziaria-speculativa.

La Corte distingue le polizze guaranteed e partial guaranteed, in cui l’assicuratore assume un rischio demografico riconoscendo comunque una somma garantita, dalle polizze pure, in cui il rischio di investimento è integralmente a carico dell’assicurato. Solo le prime rientrano nel perimetro dell’art. 2 d.lgs. n. 209/2005. Il giudice di merito ha coerentemente escluso la natura previdenziale della polizza, valorizzando il premio unico, l’assenza di capitale minimo garantito e la variazione della prestazione per decesso dal 105% al 100,01% del valore maturato. Il richiamo all’art. 13 d.lgs. n. 252/2005 e ai Piani Individuali Pensionistici non è dirimente, poiché anche le polizze di ramo III richiedono un capitale minimo garantito disancorato dal valore delle quote.

La conclusione è coerente con la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia, 31 maggio 2018, C-342/2016; 24 febbraio 2022, cause riunite C-143/20 e C-213/20). I ricorsi incidentali sono rigettati; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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