Giudizio di attendibilità dei testi e motivazione apparente sul testamento non reperito (Cass. civ. Sez. II n. 1318 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato reperimento del testamento olografo dopo la morte del testatore giustifica la presunzione che questi lo abbia revocato distruggendolo. Tale presunzione può essere vinta con ogni mezzo di prova, comprese quella testimoniale e per presunzioni, purché la scomparsa non sia imputabile a chi chiede la ricostruzione del testamento. Le dichiarazioni rese in interrogatorio formale prive di natura confessoria restano elementi valutabili. È sindacabile in sede di legittimità la motivazione che dichiari l’inattendibilità dei testi fondandosi su un ragionamento dubitativo e su mere congetture, anziché sull’intrinseca coerenza delle deposizioni e sulla loro convergenza con gli altri elementi di prova.
Il Fatto
Il ricorrente, nipote del de cuius, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino gli eredi e i presunti responsabili della distruzione o occultamento del testamento, chiedendo l’accertamento delle disposizioni di ultima volontà, la consegna dei beni ereditari e il risarcimento del danno, oltre alla declaratoria di indegnità a succedere della coniuge.
Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la sussistenza del testamento e l’incapacità a succedere della coniuge. La Corte d’appello di Torino ha integralmente riformato la decisione, ritenendo indimostrata l’esistenza del testamento: l’interrogatorio formale non era stato reso su circostanze sfavorevoli all’interrogato, le risposte erano sintetiche e prive di conferme nelle testimonianze, giudicate irrilevanti o inattendibili. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il ricorso non sollecita una revisione del giudizio di fatto, ma propone quesiti in diritto sulla valenza delle dichiarazioni rese in interrogatorio e sulla logicità della valutazione delle prove ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
Nel merito, i primi due motivi sono infondati. Il testamento olografo può essere revocato anche mediante distruzione o lacerazione ai sensi dell’art. 684 cod. civ., sicché il suo mancato reperimento fa presumere la revoca volontaria. Per vincere tale presunzione occorre provare che la scheda esisteva ancora all’apertura della successione e che l’irreperibilità non è riconducibile al testatore, oppure che questi, pur autore della distruzione, non intendeva revocare. La prova contraria è ammessa anche per presunzioni, essendo applicabili al testamento le norme degli artt. 2724 n. 3 e 2725 c.c. La Corte distrettuale non ha negato in astratto l’utilizzabilità delle dichiarazioni non confessorie, ma le ha valutate concretamente come inattendibili e generiche.
Quanto all’incapacità a deporre, essa opera non solo verso chi ha assunto la veste formale di parte, ma anche verso la parte potenziale, portatrice di un interesse che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio, ai sensi dell’art. 246 c.p.c. La chiamata in garanzia non ha dunque precostituito artificiosamente l’incapacità, poiché i convenuti avrebbero comunque potuto eccepirla per il coinvolgimento dell’interrogato nella sottrazione. Il regime non viola il diritto di agire in giudizio, potendo l’interessato far emergere le dichiarazioni tramite l’interrogatorio formale o libero.
È invece fondato il terzo motivo. La valutazione delle risultanze di causa e l’attendibilità dei testimoni involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, ma restano sindacabili nei limiti del controllo sulla motivazione. Nel caso concreto, la sentenza ha dichiarato inattendibili le testimonianze valorizzando una circostanza tutt’altro che certa — l’esistenza di un precedente testamento — per inficiare, con un ragionamento dubitativo non verificato, l’intero contenuto delle deposizioni, senza esaminarne la coerenza intrinseca e la convergenza con gli altri elementi. Parimenti, l’utilizzabilità delle dichiarazioni dell’interrogato è stata esclusa enfatizzando elementi secondari, quali il momento della presunta visione della scheda e l’identità del detentore, e confrontando le risposte con le deduzioni difensive anziché con la loro intrinseca coerenza. La logica che sostiene l’apprezzamento delle prove risulta così minata.
La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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