Ricorso avverso sentenze TSAP limite al solo vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Un. n. 3787 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel paradigma della violazione di legge deducibile, ai sensi dell’art. 111 Cost., come motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in unico grado o in grado d’appello, può ricomprendersi il solo vizio di motivazione nei profili dell’inesistenza, della contraddittorietà o della mera apparenza, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine agli accertamenti fattuali e alla valutazione di merito sui contrapposti interessi coinvolti. Alla sentenza emessa in grado di appello dal TSAP si applica inoltre il combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348 ter c.p.c., con la conseguenza che la decisione fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado (doppia conforme) non è censurabile con il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
Il proprietario di due fondi agricoli agiva davanti al Tribunale delle Acque pubbliche di Napoli chiedendo la condanna del Consorzio di bonifica al completamento dei lavori di adeguamento degli impianti irrigui, al pagamento delle indennità dovute e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il ricorrente assumeva di avere subito pregiudizi per la mancata ultimazione delle opere, realizzate dal Consorzio occupando terreni mai compresi in un iter espropriativo.
Il Tribunale regionale rigettava la domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 132/2022, respingeva l’appello, confermando l’accertamento di primo grado: il mancato accesso ai fondi non era diretta conseguenza di un colposo inadempimento del Consorzio, poiché il proprietario si era opposto all’accesso impedendo il completamento dei lavori. Proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, le Sezioni Unite lo respingono.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via preliminare il perimetro del sindacato di legittimità sulle decisioni del TSAP. Richiamando le Sezioni Unite n. 19020 del 2019 e n. 28220 del 2018, afferma che il ricorso ex art. 111 Cost. ammette il solo vizio di motivazione per inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, desumibile dal testo del provvedimento. Resta estranea al giudizio di cassazione la verifica della sufficienza o razionalità della motivazione sugli accertamenti di fatto e sulla ponderazione degli interessi sostanziali.
Quanto al motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Corte richiama Sezioni Unite n. 22430 del 2018: al ricorso avverso le sentenze d’appello del TSAP si applica la regola del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348 ter c.p.c., per cui la sentenza fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado non è censurabile con il vizio di motivazione. Il rinvio dell’art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 è formale e non recettizio.
Sul primo motivo, la Corte esclude l’apparenza di motivazione. Il TSAP ha premesso la sostanziale correttezza della procedura ablativa, ha disatteso espressamente le censure di gravame e ha confermato l’atteggiamento oppositivo del proprietario. Quanto allo stradone interpoderale non incluso nel piano particellare, il giudice di merito ha attribuito rilievo assorbente al fatto che il ricorrente aveva materialmente impedito l’accesso a entrambi i fondi. Le censure, per come articolate, non denunciano un insanabile contrasto logico, ma prospettano una quaestio facti, preclusa in sede di legittimità.
Il secondo, terzo e quarto motivo sono inammissibili, perché volti a sollecitare il sindacato sull’accertamento di fatto, precluso dall’esistenza della doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. Il quinto motivo presenta un duplice profilo di inammissibilità: anch’esso mira alla rivisitazione del fatto e, quanto al preteso discostamento dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non si confronta con le effettive ragioni della decisione, avendo il TSAP solo rilevato che le valutazioni giuridiche dell’ausiliario esulavano dall’incarico.
Al rigetto del ricorso conseguono la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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