Sanzioni annullate per incertezza normativa salvo chiarimenti delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. V n. 3806 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni per violazioni tributarie, l’incertezza normativa oggettiva che esenta il contribuente da responsabilità postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma. Tale incertezza non sussiste quando, in assenza di contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite siano intervenute a sancire un principio di particolare importanza, idoneo a disciplinare una molteplicità di casi simili. Sul piano processuale, la domanda di annullamento delle sanzioni ha carattere consequenziale e accessorio rispetto a quella di annullamento dell’atto impositivo: la sua impugnazione, per effetto espansivo interno, coinvolge anche le sanzioni direttamente dipendenti, senza necessità di specifica riproposizione.

Il Fatto

La società contribuente impugnò alcuni avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiore imponibile ai fini Iva, disconoscendo i presupposti del regime del margine applicato su acquisti di autoveicoli usati. La società sosteneva di non essere tenuta a controllare la veridicità di quanto dichiarato dal dante causa.

Dopo l’accoglimento in primo grado, la Commissione tributaria regionale respinse gli appelli dell’Ufficio. La Cassazione, con una precedente pronuncia, cassò la decisione con rinvio. Nel giudizio di rinvio la società fu parzialmente soccombente sull’imposta, ma ottenne l’annullamento delle sanzioni per incertezza normativa. L’Agenzia ha quindi impugnato la sentenza di rinvio.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la società non avesse riproposto espressamente la domanda di annullamento delle sanzioni nel giudizio di rinvio, con conseguente pronuncia extrapetita.

La Corte rigetta il motivo, pur rilevando profili di inammissibilità in punto di autosufficienza: il ricorrente non riporta alcun passo degli atti della controparte, limitandosi a rinviare a un allegato. Nel merito, la pronuncia sull’annullamento delle sanzioni ha carattere consequenziale e accessorio rispetto a quella di annullamento dell’atto.

L’impugnazione proposta dalla società, indipendentemente da una esplicita formulazione, non può non coinvolgere, in ragione del proprio effetto espansivo interno, anche le sanzioni riconnesse alla pretesa di cui si afferma l’illegittimità. Si tratta di un capo autonomo ma direttamente dipendente dal capo impositivo: venendo meno quest’ultimo, vengono meno anche le sanzioni. La Corte richiama Cass. n. 23985 del 2019, Cass. n. 19937 del 2004 e Cass. n. 24732 del 2020.

Con il secondo motivo l’Agenzia denunciava la violazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, dolendosi che il giudice di rinvio avesse ravvisato obiettive condizioni di incertezza sulla portata dell’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995 in forza dell’intervenuta Sezioni Unite n. 21105 del 2017, mentre l’interpretazione della norma sarebbe stata piana in punto di onere probatorio.

Il motivo è fondato. La Corte applica Sezioni Unite n. 10662 del 2018, secondo cui l’incertezza normativa oggettiva che esenta il contribuente da responsabilità non sussiste rispetto a una questione per la quale, in assenza di contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite siano intervenute a sancire un principio di particolare importanza. L’incertezza, nella specie, non poteva quindi fondare l’annullamento delle sanzioni. Il ricorso è accolto sul secondo motivo e la sentenza cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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