Recto e verso dell’assegno sono documenti distinti nell’appello (Cass. civ. Sez. I n. 3918 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il recto e il verso dell’assegno bancario non rappresentano lo stesso fatto: il primo documenta l’ordine di pagamento, il secondo le girate e l’incasso. Ne consegue che la produzione in appello del verso del titolo non può essere equiparata alla produzione dello stesso documento già acquisito in copia nel giudizio di primo grado. Il divieto di nuovi mezzi di prova ex art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non ammette eccezioni fondate sull’indispensabilità dell’acquisizione. Il motivo di ricorso che investe un punto della decisione privo di decisività è inammissibile.

Il Fatto

Una società di farmacia è stata condannata in primo grado al pagamento di una somma rilevante a titolo di corrispettivo per forniture di medicinali, con interessi. Il Tribunale ha inoltre dichiarato l’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto, respinto la domanda riconvenzionale della farmacia e rigettato la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c..

La Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame. La società ricorre per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 345 c.p.c. in tema di produzione di documenti nuovi in appello, violazione dell’art. 2719 c.c. sul disconoscimento delle copie, violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere probatorio. Il fallimento della creditrice resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. La Corte di merito aveva ritenuto tardiva la produzione in appello della copia del verso di parte degli assegni che la ricorrente assumeva di aver consegnato alla creditrice, richiamando il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, a prescindere dall’indispensabilità degli stessi.

Il Collegio conferma la correttezza di tale rilievo in diritto, poiché la sentenza di primo grado è stata pubblicata dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 345, comma 3, c.p.c. operata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012. Nella disciplina sopravvenuta l’acquisizione di nuovi documenti non trova più giustificazione nella loro indispensabilità.

La ricorrente evoca l’orientamento secondo cui gli originali di documenti già acquisiti in copia in primo grado non costituiscono nuovi mezzi di prova. La Corte rileva che il contrasto, interno alla stessa Sezione, riguarda l’ipotesi in cui venga prodottolo stesso documento; nel caso concreto, invece, si discute di elementi documentali diversi.

Il passaggio centrale è la distinzione tra recto e verso dell’assegno: non rappresentano il medesimo fatto, ma forniscono informazioni su fatti diversi — l’ordine di pagamento da un lato, le girate e l’incasso dall’altro — pur essendo riconducibili a un elemento materiale unitario. La differenza dei fatti oggetto di rappresentazione impedisce ogni assimilazione e osta a che la produzione di uno dei due documenti equivalga alla produzione dell’altro. La produzione tempestiva di una parte dello scritto non giustifica la produzione tardiva dell’altra.

Il rilievo della Corte di appello secondo cui la ricorrente non aveva provato l’impossibilità di acquisire il documento completo presso la banca non è stato impugnato specificamente: ciò basta a rendere inammissibile il primo motivo. Il secondo motivo è assorbito, perché investe un punto divenuto privo di decisività. Il terzo è parimenti inammissibile: la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata, non quando la censura riguardi la valutazione delle prove.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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