Interessi moratori usurari e raffronto con il T.e.g.m. (Cass. civ. Sez. I n. 5397 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nel tasso effettivo globale medio non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996. Il tasso-soglia va determinato assumendo il tasso effettivo globale medio, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti dal quarto comma della medesima disposizione. L’accertamento dell’usurarietà deve fondarsi su tale comparazione e non sul semplice cumulo tra interessi corrispettivi e moratori. Il motivo che ometta di esporre, anche in astratto, l’usurarietà del tasso praticato è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Una cliente aveva convenuto in giudizio la banca, sostenendo il carattere usurario degli interessi praticati su un’obbligazione di restituzione di somma mutuata e l’illegittimità del piano di ammortamento secondo il metodo c.d. «francese».

Il Tribunale aveva inizialmente accolto la domanda. La Corte d’appello, in riforma, aveva respinto integralmente la pretesa, accogliendo l’appello principale della banca e rigettando quello incidentale della cliente. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due mezzi e deciso con declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il primo mezzo lamentava violazione o falsa applicazione degli artt. 1224 e 1813 cod. civ., censurando la sentenza per aver escluso la natura usuraria degli interessi. La Corte rileva che la decisione impugnata è anteriore al principio affermato da Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, secondo cui la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori.

Da quel principio discende che, ove i decreti ministeriali rechino la rilevazione della maggiorazione media praticata dagli operatori professionali, il tasso-soglia è dato dal tasso effettivo globale medio incrementato di tale maggiorazione, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 della legge n. 108 del 1996.

Nel caso concreto la ricorrente aveva invece costruito la tesi dell’usurarietà attraverso il mero cumulo tra i corrispettivi, pari al 5,45%, e i moratori, pari al 4%, raffrontandolo al tasso-soglia per i corrispettivi fissato al 9,09%. Il raffronto era però metodologicamente errato: andava effettuato secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite.

Il motivo difetta quindi del requisito di specificità, non risultando dalla sua esposizione, neppure in astratto, l’usurarietà del tasso concretamente applicato dall’istituto di credito. La censura è pertanto inammissibile.

Quanto al secondo mezzo, relativo all’art. 345 cod. proc. civ., la Corte osserva che la ratio decidendi della sentenza impugnata non risulta censurata su nessuno dei due versanti: né sotto il profilo dell’affermazione originaria della legittimità del piano di ammortamento, né sotto quello della sua previsione contrattuale espressa. Ciò esime dall’approfondire se la tesi della banca avesse natura di eccezione o di mera difesa, restando l’inammissibilità assorbente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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