Motivazione incomprensibile e ultra petizione: la Cassazione annulla la sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. I n. 3915 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, per violazione del minimo costituzionale della motivazione richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., la sentenza d’appello che, a fondamento del decisum, elabori un percorso argomentativo non comprensibile sotto il profilo logico e giuridico ed eccentrico rispetto alle allegazioni e alle domande della parte. Il giudice di merito che, in accoglimento di una domanda di risarcimento dei danni proposta come conseguenza di un inadempimento contrattuale, dichiari l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione viola l’art. 112 cod. proc. civ., avendo pronunciato su una domanda radicalmente diversa, non formulata nei giudizi di merito, per causa petendi e petitum.

Il Fatto

Con atto notarile del 1998, il consorzio per l’area di sviluppo industriale trasferiva alla società acquirente un lotto di terreno espropriato, con una clausola contrattuale che addossava alla cessionaria il pagamento del supplemento dell’indennità di espropriazione dovuto al proprietario espropriato. Dopo la sentenza d’appello che aveva riconosciuto a quest’ultimo un conguaglio, il consorzio otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società per il relativo importo.

La società proponeva opposizione, chiedendo la nullità della clausola e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per l’impossibilità di dare corso all’iniziativa industriale. La Corte d’appello accoglieva l’appello principale, dichiarava la propria giurisdizione sulla domanda risarcitoria, dava atto della mancata prova del danno e dichiarava estinta l’obbligazione di pagamento del corrispettivo. Avverso tale pronuncia il consorzio propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, fondati. Il primo denuncia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e il difetto assoluto di motivazione; il secondo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per extra-petizione. Entrambi ruotano attorno allo stesso snodo: la qualificazione della domanda e il titolo della pretesa.

Il collegio ricostruisce il titolo contrattuale della pretesa monitoria, fondata sulla clausola dell’atto di trasferimento, di cui la società aveva chiesto la nullità. Anche la domanda di danni, come proposta, trovava titolo in un inadempimento contrattuale. La Corte d’appello, invece, ha valorizzato un fatto — la sottrazione del bene — qualificabile come illecito ex art. 2043 cod. civ., diverso dal titolo allegato.

Sul piano del vizio motivazionale, la Corte rileva che la sentenza ha fatto discendere la sottrazione da una delibera consortile il cui contenuto non è esposto, mentre il ricorrente deduce che il lotto non era mai stato riassegnato. La delibera comunale richiamata concerneva solo la sospensione della pratica di concessione edilizia, rendendo non comprensibile l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del convincimento.

Sotto il profilo della extra-petizione, il giudice di secondo grado ha fatto derivare l’estinzione dell’obbligo di pagamento dall’impossibilità di realizzare il progetto industriale, effetto estintivo mai dedotto dalla parte, che non aveva proposto domanda di risoluzione del negozio. La Corte d’appello ha poi dato per accertati i danni pur riconoscendo che non ve n’era prova dell’ammontare.

La motivazione non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., come già affermato da Cass. n. 13248/2020 e Cass. Sez. Un. n. 8053/2014. La sentenza è pertanto cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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