Motivazione apparente su opposizione a espulsione dello straniero convivente con parente italiano (Cass. civ. Sez. I n. 4023 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, il giudice di pace che ometta di esaminare e di rispondere alla doglianza, ritualmente proposta e autosufficiente, relativa alla condizione di inespellibilità dello straniero convivente con parente cittadino italiano entro il secondo grado, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), T.U. Immigrazione, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e incorre nella nullità del provvedimento per motivazione apparente. La questione, ove rilevante e determinante ai fini della decisione, impone al giudice un’espressa valutazione, non supplibile dalla sola affermazione della legittimità del provvedimento impugnato. L’omessa pronuncia su istanza istruttoria finalizzata a provare la convivenza rileva quale ulteriore indice del difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, era destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato e di un contestuale ordine di trattenimento presso un C.P.R., adottati nel giugno 2022. In precedenza gli era stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a seguito di una condanna penale, ed erano state respinte alcune istanze di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Avverso il decreto di espulsione il ricorrente proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Monza e della Brianza, deducendo la propria condizione di soggetto non espellibile perché convivente con la figlia cittadina italiana, e chiedendo in via istruttoria la prova testimoniale su tale circostanza. Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione, affermando la legittimità del provvedimento in quanto adottato sul presupposto del soggiorno illegale e ritenendo il ricorrente dedito abitualmente alla commissione di reati. Il provvedimento veniva impugnato per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava l’ordinanza per motivazione apparente e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 19, comma 2, lett. c), T.U. Immigrazione. Il Giudice di Pace, pur investito della questione dell’inespellibilità e dell’istanza di testimonianza sulla convivenza, aveva omesso ogni risposta sul punto.
La Corte ritiene il primo motivo fondato. Il ricorrente aveva dimostrato, con deduzione autosufficiente, di aver posto in sede di opposizione la questione della propria condizione di soggetto non espellibile, in quanto convivente con la figlia cittadina italiana, senza ricevere alcuna risposta argomentativa dal giudice di merito.
La questione era peraltro rilevante e determinante per la decisione della causa. La sola affermazione della legittimità del provvedimento, fondata sul soggiorno illegale e sulla deduzione della abituale commissione di reati, non assolve l’obbligo di motivazione sul diverso profilo dell’inespellibilità dedotto dalla parte.
La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato in materia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., citando Cass. Sez. L. n. 29952 del 13/10/2022, Sez. 3 n. 16899 del 13/06/2023 e Sez. 6-3 n. 6835 del 16/03/2017. Il giudice di pace è dunque incorso nella denunciata nullità del provvedimento per motivazione apparente e per omessa pronuncia su domanda.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 19, comma 1.1, T.U. Immigrazione e dell’art. 8 CEDU. La Corte cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Monza, in persona di diverso giudice, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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