Domanda di protezione internazionale sospende l’efficacia dell’espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 6011 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, la domanda di protezione internazionale proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione non determina la sopravvenuta invalidità del provvedimento, ma ne sospende l’efficacia fino alla decisione definitiva sulla domanda, sia in sede amministrativa che giurisdizionale. Il giudice di pace, adito in opposizione, non può pertanto annullare il decreto per effetto della proposizione dell’istanza, ma deve dichiararne la sospensione dell’efficacia e prendere atto dell’inespellibilità attuale dello straniero fino all’esito del procedimento di riconoscimento. È affetto da violazione di legge il provvedimento con cui il giudice di pace, anziché dare atto di tale sospensione, compia una propria autonoma valutazione prognostica negativa, desunta dai precedenti penali del richiedente, e decida immediatamente l’opposizione reputando superflua la verifica dell’esito del giudizio sulla protezione.

Il Fatto

Il Prefetto di Lecce, con decreto del 10/10/2022, aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino straniero ai sensi degli artt. 13, comma 2, lett. c), e 14 del d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento si fondava sull’appartenenza dello straniero alle categorie di cui agli artt. 1, 4 e 16 del d.lgs. n. 159/2011, essendo egli stato scarcerato per fine pena per un reato in materia di stupefacenti e trattenuto presso il CPR di Brindisi in attesa di rimpatrio.

Pochi giorni dopo, prima del rimpatrio, lo straniero aveva presentato domanda di protezione internazionale. Il Giudice di pace di Lecce, con ordinanza n. 2/2023, aveva rigettato l’opposizione ex art. 18 del d.lgs. n. 150/2001, rilevando che l’istanza era stata avanzata dopo il decreto e che sarebbe restata «comunque possibile ogni altra valutazione» in ordine alla stessa. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; l’Amministrazione è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo incentrato sulla domanda di protezione internazionale pendente, ritenendolo fondato e assorbendo gli altri due. Il giudice di pace aveva dato atto dell’avvenuta presentazione dell’istanza, allegata con ragioni di unione familiare, ma non ne aveva tratto le debite conseguenze sul piano giuridico, limitandosi a una motivazione definita del tutto incongrua.

Il Collegio richiama l’orientamento ormai consolidato: quando la domanda di protezione internazionale è proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione, questo non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia. Ne deriva che il giudice di pace adito non può, in ragione della proposizione dell’istanza, pronunciare l’annullamento del decreto, come affermato da Cass. n. 5437/2020 e Cass. n. 32137/2022.

Il giudice di pace deve, tuttavia, dichiarare la sospensione dell’efficacia del provvedimento fino alla decisione definitiva sulla domanda di protezione, sia in sede amministrativa che giurisdizionale. La Corte precisa che è affetto da violazione di legge il provvedimento con cui il giudice di pace, anziché dare atto dell’inespellibilità attuale dell’opponente fino all’esito del giudizio di riconoscimento, compia una propria ed autonoma valutazione prognostica negativa desunta dai precedenti penali del richiedente, decidendo immediatamente l’opposizione e reputando non necessaria la verifica dell’esito del giudizio sulla protezione, secondo il principio di Cass. n. 25964/2020.

Alla fondatezza del primo motivo consegue la cassazione con rinvio al Giudice di pace di Lecce, per il riesame alla luce dei principi esposti, con statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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