Sisma Abruzzo, indennità esproprio al valore alla data del sisma (Cass. civ. Sez. I n. 4078 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interventi urgenti conseguenti al sisma nella Regione Abruzzo, ai fini della determinazione dell’indennità per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni attuate in forza del piano approvato dal Commissario straordinario, l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 39 del 2009, conv. con modif. in l. n. 77 del 2009, si interpreta nel senso che il momento rilevante per la determinazione del valore del bene immobile coinvolto va individuato nella data del sisma e non in quella, successiva, di emissione del decreto di esproprio. La disposizione, avente natura speciale e derogatoria rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 32 del d.p.r. n. 327 del 2001, retrodatando la determinazione di siffatto valore mira ad evitare che lo stesso possa essere influenzato, in aumento, proprio dalla eccezionale esigenza di unità abitative conseguenti al sisma e dalla decisione di destinare l’immobile al soddisfacimento di tale pubblico interesse, così evitando ingiuste locupletazioni.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di terreni siti nel Comune de L’Aquila, li vedeva inseriti con decreto del Commissario delegato tra le aree destinate alla realizzazione del “Progetto Case”, per la costruzione di edilizia residenziale nelle zone colpite dagli eventi sismici dell’aprile 2009. Conviene pertanto davanti alla Corte d’Appello de L’Aquila la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune, chiedendo la determinazione giudiziale delle indennità di occupazione d’urgenza e di espropriazione, ritenendo inadeguate quelle provvisorie offerte.
Riuniti i giudizi, la Corte d’Appello determina le indennità complessivamente dovute, applicando l’art. 2, comma 6, d.l. 39/2009 e assumendo come riferimento le destinazioni urbanistiche dei beni alla data del sisma e non quelle acquisite per effetto della localizzazione dei moduli abitativi. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della norma speciale e dell’art. 32 d.p.r. 327/2001.
La Motivazione della Corte
Il ricorso non è fondato. La Corte richiama il principio di diritto già enunciato con la sentenza n. 20655/2023 e con le ulteriori pronunce nn. 24759/2023, 24746/2023, 24687/2023, 20673/2023, 20670/2023, 20669/2023, 20663/2023, 20662/2023, 20660/2023, 20382/2023 e 20378/2023, cui intende dare continuità, facendone parte integrante della motivazione ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.
La norma speciale retrodatata al momento del sisma trova coerenza nell’analoga previsione dell’art. 13 del d.l. 79 del 1968, convertito in l. n. 241 del 1968, in relazione al terremoto del Belice: in quel contesto la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l’indennità va determinata con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico, per evitare che nella stima si tenga conto delle fluttuazioni di valore causate dall’evento calamitoso. La Corte richiama sul punto Cass. n. 5637/1983, n. 14562/2000, n. 6195/1981 e n. 1311/1980.
Di contenuto analogo è anche l’art. 10, comma 4, del d.l. 83 del 2012, relativo al sisma che colpì l’Emilia-Romagna, che parimenti àncora la determinazione delle indennità alle destinazioni urbanistiche antecedenti la data dell’evento. La coerenza del legislatore nel disciplinare allo stesso modo situazioni omogenee va di pari passo con l’uniformità dell’indirizzo interpretativo.
Quanto alla prima censura, relativa alla dedotta inapplicabilità della norma speciale perché introdotta dalla legge di conversione in data successiva al provvedimento amministrativo e all’immissione in possesso, essa è nuova e come tale inammissibile. Nel provvedimento impugnato non vi è traccia di tale questione e la ricorrente non ha dedotto di averla posta all’esame del giudice di merito, né ha allegato “come” e “dove” l’avrebbe sollevata in appello. I motivi di ricorso devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del precedente grado, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove, salvo quelle rilevabili d’ufficio, secondo il principio espresso da Cass. n. 22886/2022, Cass. n. 32804/2019, Cass. n. 15430/2018, Cass. n. 28060/2018 e Cass. n. 17041/2013.
Dalla stessa ricostruzione della ricorrente emergono peraltro elementi confliggenti con la tesi della successione temporale: i terreni risultano inseriti con decreto del Commissario delegato dell’1.7.2009 e l’occupazione d’urgenza eseguita il 2.7.2009. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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