Il mancato deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. comporta l’improcedibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. 1 n. 18252 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso deposito delle note di trattazione scritta, fissate ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell’udienza, equivale alla mancata comparizione della parte e, se reiterato, legittima la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348, comma 2, c.p.c., senza che il giudice debba attivare il contraddittorio preventivo ex art. 101, comma 2, c.p.c., trattandosi di questione di rito attinente a un requisito di ammissibilità della domanda, rilevabile in ogni stato e grado. La pronuncia di improcedibilità, avendo natura sostanziale di sentenza, deve contenere la statuizione sulle spese, la cui regolazione è governata dal principio di causalità, con conseguente condanna della parte appellante rimasta inerte, rilevante a prescindere dall’attività processuale svolta dalla controparte.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio promosso per la determinazione dell’indennità di esproprio di aree destinate alla realizzazione di un eliporto. La Corte d’appello aveva dichiarato improcedibile la domanda, ma la pronuncia era stata cassata con rinvio da questa Corte. Nel frattempo, gli interessati avevano proposto anche impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso la medesima ordinanza. Nel giudizio di revocazione, le parti non depositavano le note di trattazione scritta fissate per due udienze consecutive, determinando la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, esaminando i tre motivi di doglianza proposti. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione del contraddittorio per non aver ricevuto i termini di cui all’art. 190 c.p.c. a seguito del rilievo officioso della questione di improcedibilità. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, in quanto l’obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo ex art. 101, comma 2, c.p.c. non sussiste per le statuizioni di natura processuale, come le questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda. Inoltre, nel caso di specie, le parti erano state espressamente avvisate delle conseguenze del mancato deposito delle note con le ordinanze che fissavano le udienze.

Quanto all’eccepita necessità di concedere i termini per il deposito di memorie conclusive, la Corte ha chiarito che il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 352, ultimo comma, c.p.c., poteva decidere la causa con la procedura di cui all’art. 281-sexies c.p.c., senza assegnare i termini di cui all’art. 190 c.p.c. La censura è stata, pertanto, ritenuta inammissibile per aspecificità, non avendo i ricorrenti dimostrato che fosse stata seguita una diversa procedura.

I ricorrenti hanno poi dedotto l’erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che la sopravvenuta cassazione della sentenza oggetto di revocazione avrebbe dovuto escludere la soccombenza. La Corte ha precisato che, ai fini della dichiarazione di improcedibilità ex art. 348 c.p.c., rileva esclusivamente la condotta processuale dell’appellante, che avrebbe potuto rappresentare le proprie ragioni attraverso le note scritte. Tale condotta, costituente il presupposto della pronuncia, ne determina anche la soccombenza, in applicazione del principio di causalità.

Infine, la Corte ha confermato la correttezza della liquidazione delle spese, osservando che il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, comprensivo di quella istruttoria, e un compenso per la fase decisionale, dovuti a prescindere dall’effettivo svolgimento delle attività processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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