Imposta regionale concessioni demaniali marittime dovuta anche per Autorità portuali (Cass. civ. Sez. V n. 4439 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 281/1970 e dell’art. 1, comma 1, legge reg. Toscana n. 2/1971, il presupposto dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato è costituito dall’occupazione e uso assentiti di tali beni, indipendentemente dall’Autorità cui compete il rilascio della concessione, e non dall’esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato. La circostanza che la concessione demaniale marittima sia rilasciata da un’Autorità portuale non esclude quindi l’applicabilità del tributo. Il principio della riserva relativa di legge ex art. 23 Cost. è rispettato allorché la legge individui presupposto, soggetti passivi, base imponibile e aliquota, restando ammissibile il rinvio a fonti secondarie per la determinazione della base, purché sulla scorta di criteri predeterminati.
Il Fatto
Una società concessionaria di un’area demaniale marittima destinata a operazioni portuali, in forza di concessione rilasciata dall’Autorità portuale, riceveva due atti di accertamento dalla Regione Toscana per l’imposta regionale sulle concessioni statali relativa a una annualità pregressa. La società impugnava gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava integralmente il ricorso.
In appello la Commissione Tributaria Regionale confermava la debenza del tributo sul presupposto che il canone concessorio trovasse titolo in una concessione demaniale statale, riconoscendo tuttavia l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle disposizioni di legge in materia di sanzioni e interessi, con compensazione delle spese. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione delle norme istitutive del tributo e la sua inapplicabilità alle concessioni rilasciate per competenza dalle Autorità portuali.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la qualificazione della concessione demaniale marittima rilasciata dall’Autorità portuale per lo svolgimento di operazioni portuali: se, per la sua natura e per l’autonomia gestionale dell’ente concedente, essa resti estranea al campo di applicazione dell’imposta regionale sulle concessioni statali.
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 2 legge n. 281/1970 ancora l’imposta all’occupazione e all’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio regionale, ne indica i soggetti passivi nei concessionari e la base imponibile nel canone di concessione. La legge reg. Toscana n. 2/1971 ha dato attuazione alla previsione statale, commisurando l’imposta a una percentuale del canone statale. Per le concessioni demaniali marittime, il d.l. n. 400/1993, convertito dalla legge n. 494/1993, all’art. 7 consente agli enti portuali di adottare criteri diversi, ma non inferiori a quelli del decreto.
Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo (Cass. n. 6714/2020; Cass. nn. 12293, 12294, 12295 e 12296 del 2021; Cass. nn. 11518, 11536 e 11550 del 2023), secondo cui il presupposto impositivo va individuato nel fatto oggettivo dell’occupazione e dell’uso assentiti del bene demaniale, e non nel rapporto con l’autorità che rilascia la concessione. La devoluzione alle Regioni delle funzioni e dei canoni non fa venir meno tale presupposto.
Quanto alla riserva di legge, la Corte osserva che gli elementi costitutivi del tributo sono fissati dalla legge statale e regionale; resta demandata all’Autorità portuale la sola determinazione della base imponibile con normativa secondaria, nel rispetto di criteri predeterminati. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 18262/2004 e la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 157/1996, n. 83/2015), per cui la riserva relativa ammette l’integrazione da parte di fonti secondarie quando siano previsti parametri idonei a escludere arbitrii.
Le peculiarità valorizzate dalla ricorrente — la finalità delle concessioni terminalistiche e l’autonomia nella determinazione dei canoni — non incidono sui fattori di legittimità del tributo, incentrati sulla fruizione del bene pubblico. La Corte dà continuità a Cass. ord. n. 5741/2021, relativa alle medesime parti per annualità pregresse, e rigetta il ricorso, compensando le spese in ragione del consolidarsi, in corso di lite, dell’indirizzo richiamato.
Nota della Redazione
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