Redditometro, reddito del coniuge e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 4856 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito mediante redditometro, il reddito del coniuge convivente può essere valutato ai fini della ricostruzione della capacità contributiva, ma il suo rilievo non altera i principi di imputazione dell’onere della prova. Ai sensi dell’art. 38, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il contribuente che deduca di avere sostenuto le spese grazie a risorse di natura non reddituale del proprio nucleo familiare è onerato della prova contraria in ordine alla disponibilità, all’entità e alla durata del possesso delle stesse. Non basta allegare gli aiuti economici ricevuti dal coniuge: occorre documentare elementi sintomatici idonei a dimostrare che le spese siano verosimilmente state affrontate con quella provvista. La sentenza che limiti l’incidenza delle spese di mantenimento degli immobili senza esplicitare le ragioni del decisum è affetta da anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il Fatto

La contribuente impugna gli avvisi di accertamento con cui, per gli anni di imposta 2007 e 2008, l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggior reddito ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, sulla base di indici di maggiore capacità contributiva. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi; la Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l’appello della contribuente.

Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso principale per cassazione, deducendo l’omesso esame del reddito del coniuge convivente e l’omessa valutazione di alcuni fatti storici. L’Agenzia delle entrate resiste e propone ricorso incidentale, lamentando la nullità della sentenza per aver ridotto del 50 per cento le spese di mantenimento degli immobili senza motivare.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. La Corte rileva che la censura di omesso esame di un fatto decisivo va ricondotta al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., mentre quella di omessa motivazione attiene al n. 4 della stessa disposizione. Il fatto storico costituito dal reddito del coniuge è stato espressamente preso in considerazione dalla Commissione regionale, che ha ritenuto come, ove valutato, esso avrebbe prodotto un risultato peggiorativo per la contribuente. Resta così escluso il presupposto dell’omesso esame.

Quanto al vizio di motivazione contraddittoria, esso è parimenti escluso: la motivazione è chiara nel senso che al reddito del coniuge non poteva darsi rilievo, perché non idoneo a giustificare nemmeno il possesso dei beni a lui intestati. La Corte richiama l’orientamento consolidato in tema di accertamento mediante redditometro e prova contraria, secondo cui, ai sensi dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, il contribuente è onerato della prova circa la disponibilità, l’entità e la durata del possesso delle risorse di natura non reddituale, dovendo produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici (Cass. 08/05/2023, n. 12153; Cass. 15/06/2022, n. 19212; Cass. 04/08/2020, n. 16637; Cass. 12/11/2021, n. 34068).

La Corte precisa che il reddito conseguito dal coniuge può essere considerato nell’accertamento sintetico, ma ciò non comporta alterazione dei principi di imputazione dell’onere della prova. Compete al contribuente dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che le spese possano verosimilmente essere state affrontate con provvista assicurata dal coniuge (Cass. 02/12/2021, n. 38060).

Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. I fatti storici dedotti risultano analizzati dalla Commissione regionale; quanto alla consistenza dell’immobile, la relativa questione non era stata oggetto del giudizio di secondo grado e la ricorrente non indica gli atti processuali da cui emergerebbero le caratteristiche dell’immobile. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, che ha delineato i requisiti di specificità del motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

L’unico motivo del ricorso incidentale è fondato. La riduzione al 50 per cento delle spese di mantenimento degli immobili non è sorretta da alcuna motivazione, sicché resta oscura la ragione del decisum. Si configura un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Il ricorso principale è rigettato; quello incidentale è accolto, con cassazione della sentenza limitatamente a quest’ultimo e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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