Notifica estera e rimessione in termini per condotta dell ufficiale giudiziario (Cass. civ. Sez. I n. 5620 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione alla rinnovazione della notificazione dell’atto di opposizione, concessa dal giudice a termine già scaduto, implica un apprezzamento positivo in ordine sia alla sanabilità del vizio della precedente notifica sia alla riconducibilità del suo esito negativo a una causa non imputabile all’opponente. Tale valutazione non è suscettibile di rimeditazione in sede di decisione, a tutela dell’affidamento che la parte ha riposto nelle direttive impartite dal giudice per la corretta instaurazione del contraddittorio. Il principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6, par. 1, CEDU, impone che le regole processuali siano interpretate in modo da garantire l’accessibilità del giudice e da non tollerare una decisione a sorpresa d’inammissibilità. Il ritardo nella riattivazione del procedimento notificatorio può trovare giustificazione nella complessità delle notifiche all’estero e nella condotta dell’agente notificatore, che abbia attestato erroneamente l’inesistenza del domicilio del destinatario.

Il Fatto

Un collegio arbitrale costituito ai sensi del Regolamento UNCITRAL aveva condannato una società e un garante al pagamento di una somma in favore della ricorrente, a titolo di restituzione di un finanziamento garantito. Il Presidente della Corte d’appello rigettò l’istanza di riconoscimento dell’efficacia esecutiva del lodo, ritenendo non provata la conformità all’ordine pubblico.

La ricorrente propose opposizione avverso il decreto, ma la Corte d’appello la dichiarò inammissibile per inosservanza del termine, poiché la notificazione era avvenuta tardivamente rispetto alla comunicazione del decreto. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. La questione ha natura processuale, sicché la Corte opera come giudice anche del fatto e procede all’esame diretto degli atti. La notificazione dell’opposizione, richiesta tempestivamente e anteriormente alla scadenza del termine, non andò a buon fine per erroneità dell’indirizzo indicato.

La Corte d’appello aveva escluso l’applicabilità dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., per la mancata prospettazione di una causa non imputabile e per la mancata riattivazione del procedimento entro un limite ragionevole. La Cassazione non condivide tale impostazione.

Sotto il primo profilo, l’autorizzazione alla rinnovazione, intervenuta a termine scaduto, implicava un apprezzamento positivo sulla sanabilità del vizio e sulla non imputabilità dell’esito negativo all’opponente. Tale valutazione non è rimeditabile in sede di decisione, a tutela dell’affidamento della parte. Il principio del giusto processo esige che le regole processuali non tollerino una decisione a sorpresa d’inammissibilità derivante dalla ritrovata non ritualità di modalità di rinnovo prescritte dal giudice stesso.

Sotto il secondo profilo, il ritardo nella riattivazione trova giustificazione nella complessità delle notifiche all’estero, nel lungo tempo trascorso tra la richiesta e la restituzione dell’atto e nella difficoltà delle ricerche del destinatario. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 14594 del 2016 sul limite di tempo pari alla metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ., precisando che tra le circostanze eccezionali va annoverata anche la condotta dell’agente notificatore che abbia fornito attestazioni erronee circa l’effettività del domicilio, come confermato da Sez. V n. 25037 del 2021. Il decreto è cassato con rinvio alla Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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