Prescrizione dell’indebito bancario: onere probatorio e fido di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 6684 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sul debitore che voglia far valere l’eccezione è soddisfatto con la semplice affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, non essendo la banca tenuta a indicare in modo specifico quali rimesse abbiano natura solutoria. Essendo la decorrenza della prescrizione condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa matura dalla data del pagamento qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa un’apertura di credito, oppure quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento. Eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito, è sempre onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
Il Fatto
Il correntista agisce per la rideterminazione del saldo di un conto corrente e per la restituzione di somme pagate a titolo di interessi capitalizzati, spese e commissioni non dovute, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale accoglie parzialmente le domande e, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, condanna quest’ultima al pagamento di una somma contenuta.
La Corte d’appello respinge l’impugnazione, ritenendo l’eccezione di prescrizione validamente proposta e rilevando che l’appellante non aveva opposto alcuna specifica censura all’affermazione del Tribunale circa la natura solutoria dei versamenti ultradecennali. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con due mezzi, deducendo violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due questioni strettamente connesse. La prima riguarda l’onere di allegazione dell’eccezione di prescrizione. Richiamando l’autorità delle Sezioni Unite n. 15895 del 2019 e le conformi Sez. III n. 7013 del 2020, Sez. I n. 7884 del 2023, il Collegio ribadisce che l’eccezione è validamente sollevata con la sola affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di specificare quali pagamenti abbiano natura solutoria.
La seconda questione attiene all’onere probatorio. La decorrenza della prescrizione dipende dal carattere solutorio dei versamenti: essa matura dalla data del pagamento se il conto è in passivo e non è stata concessa un’apertura di credito, o quando i versamenti coprono un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento. Ne deriva che, eccepita la prescrizione, è onere del cliente provare l’esistenza del contratto di apertura di credito che qualifica la rimessa come ripristinatoria. Il Collegio richiama sul punto le conformi Sez. I n. 7935 del 2023, Sez. I n. 23872 del 2022 e Sezioni Unite n. 24418 del 2010, precisando che tale onere grava sul cliente anche per il rapporto a forma libera anteriore all’entrata in vigore dell’art. 3 legge n. 154 del 1992.
Nel caso concreto i giudici di merito hanno accertato l’esistenza al più di un fido di fatto e, in ogni caso, lo sconfinamento rispetto al medesimo. Si tratta di accertamenti di fatto non confutabili in sede di legittimità, mentre il ricorrente ha chiesto un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie. Quanto alla dedotta motivazione apparente, la censura è inammissibile perché non argomentata e smentita dall’ampia motivazione della sentenza impugnata.
Il Collegio esamina poi le obiezioni dell’opponente. Il tema dell’impiego del saldo rettificato in luogo del saldo-banca è giudicato del tutto nuovo rispetto ai motivi di ricorso e introduce inammissibilmente una nuova censura. Il riferimento al giudicato sull’esistenza dell’affidamento manifesta l’incomprensione del contenuto della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale ha evidenziato che l’accertamento sull’affidamento non rileva ai fini dello scrutinio dell’eccezione di prescrizione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza. La Corte applica i commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ. e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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