Definizione agevolata della lite fiscale ed estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 5906 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Il pagamento del c.d. doppio contributo unificato non è dovuto, trattandosi di misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione nei confronti di una società contribuente, che resisteva con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia. Quest’ultima aveva rigettato l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010, erano stati recuperati maggiori Ires, Iva ed Irap.
Con successiva istanza la controricorrente chiedeva di dichiararsi estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197, avendo presentato domanda di definizione della lite pendente e provveduto al pagamento di quanto dovuto. Il Sostituto Procuratore Generale aveva chiesto disporsi rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022, che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. La norma prevede che le controversie definibili non siano sospese, salvo apposita richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Il successivo comma 198 stabilisce che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
Nel caso esaminato la contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto ivi previsto. Ricorrono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo.
Quanto alle spese, la Corte rileva che le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, in forza dell’espresso disposto dell’art. 1, comma 198, legge cit. Non si procede pertanto a una loro ridistribuzione in ragione della sopravvenuta definizione.
Infine, la Corte esclude il pagamento del c.d. doppio contributo unificato. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporlo, trattandosi di misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica. Sul punto richiama il precedente conforme Cass. 18/01/2022, n. 1420. Il processo è conseguentemente dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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