La definizione agevolata non estingue le controversie autonome non incluse nella domanda (Cass. civ. Sez. 5 n. 8717 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti pendenti, ai sensi dell’art. 1, comma 195, della legge n. 197 del 2022, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione ed effettuato un distinto versamento, considerandosi autonoma la controversia relativa a ciascun atto impugnato. Ne consegue che, ove il contribuente abbia definito solo una delle controversie oggetto di giudizio riunito, il giudice può dichiarare l’estinzione per cessata materia del contendere esclusivamente con riguardo alla frazione di giudizio involgente l’atto definito, dovendo la celebrazione del processo proseguire con riferimento agli altri atti impugnati non definiti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, socio al 97% di una società a responsabilità limitata, tre distinti avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2011: il primo concernente maggiori ricavi, il secondo maggiori ritenute per la partecipazione non qualificata detenuta da altro socio e il terzo un maggior reddito di capitale, sulla base di quanto accertato in capo alla società. I contribuenti impugnavano separatamente gli avvisi dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che, dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva i ricorsi riuniti.
L’Ufficio proponeva appello. Nelle more del giudizio di secondo grado, il contribuente presentava, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022, domanda di definizione agevolata esclusivamente con riferimento all’avviso di accertamento “personale” emesso nei suoi confronti, versando la prima rata. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, tuttavia, dichiarava l’estinzione dell’intero giudizio per cessata materia del contendere. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 195, della legge n. 197 del 2022 e l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 1, comma 195, della legge n. 197 del 2022, assorbendo il secondo. La disposizione citata, nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, richiede che entro il termine previsto, “per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata ed effettuato un distinto versamento”, precisando che “per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”.
Nel caso di specie, la documentazione depositata dall’Ufficio dinanzi al giudice d’appello — ossia la comunicazione di regolarità della definizione della lite — indicava espressamente che la domanda di definizione era stata presentata dal contribuente esclusivamente con riferimento all’avviso di accertamento concernente il maggior reddito di capitale. La sentenza impugnata, pur avendo correttamente individuato la domanda di definizione, ne aveva tuttavia pretermesso l’oggetto limitato, dichiarando l’estinzione dell’intero giudizio.
La Corte ha pertanto chiarito che il giudice d’appello, presentata la definizione per una sola delle controversie autonome — ossia per un solo atto impugnato —, non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione dell’intero processo, ma soltanto di quella frazione di esso involgente l’avviso oggetto della definizione. L’estinzione per cessata materia del contendere non può, infatti, estendersi alle controversie relative ad altri atti impugnati, per i quali nessuna domanda di definizione è stata presentata e che conservano, pertanto, piena attualità.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché celebri il giudizio in riferimento agli avvisi di accertamento estranei alla definizione promossa dal contribuente, provvedendo altresì alla regolazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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