Revocazione della sentenza di cassazione e errore di fatto revocatorio (Cass. civ. Sez. V n. 6375 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. e all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. presuppone un errore di percezione o una mera svista materiale su un fatto non controverso, incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa e decisivo ai fini del decidere. Non integra errore revocatorio la pretesa erronea valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, né l’omesso esame di un fatto sostanziale o processuale, che può semmai dar luogo a vizio motivazionale o a violazione di norma processuale. Resta pertanto estranea all’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. In particolare, non è errore di fatto revocatorio l’erroneo accertamento dell’esistenza di un giudicato interno, trattandosi dell’apprezzamento in diritto delle risultanze processuali.

Il Fatto

Il contribuente, sub-concessionario di un’opera autostradale, aveva impugnato gli avvisi di accertamento con i quali il Comune gli aveva richiesto la Tosap per gli anni 2009 e 2010, in ragione dell’occupazione che l’opera arrecava alle vie comunali sottostanti. La Corte di cassazione, con precedente decisione, aveva rigettato il ricorso e confermato gli avvisi.

Avverso quella decisione il contribuente propone ricorso per revocazione, articolato in quattro motivi, deducendo l’errore di fatto del collegio che aveva neutralizzato la vincolatività di tre giudicati favorevoli, aveva ritenuto erroneamente che la realizzazione dell’opera fosse avvenuta ad opera sua anziché di altro soggetto e aveva fondato il decisum su una falsa supposizione circa l’oggetto della propria difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i quattro motivi per connessione e li dichiara tutti inammissibili. Il punto di partenza è la ricostruzione dell’istituto: la revocazione delle decisioni di legittimità è stata introdotta, limitatamente all’errore di fatto, dall’art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha inserito nel codice di rito l’art. 391-bis cod. proc. civ..

L’errore di fatto rilevante presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Esso deve consistere in una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato, sempre che quel fatto non abbia costituito punto controverso; deve risultare con immediatezza ed obiettività, senza necessità di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione sarebbe stata diversa.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’omesso esame di un fatto sostanziale o processuale può dare luogo a vizio motivazionale o a violazione di norma processuale, ma non integra errore revocatorio, che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione, espressa e mai implicita, dell’esistenza o inesistenza di un fatto non controverso. Viene citata, ex plurimis, la giurisprudenza di legittimità secondo cui non è errore revocatorio l’erroneo accertamento dell’esistenza di un giudicato interno, trattandosi di apprezzamento in diritto delle risultanze processuali.

Applicando tali coordinate, la Corte osserva che gli errori denunciati si riducono a cesure volte a ottenere un nuovo esame dei motivi già scrutinati. I vizi prospettati, ad eccezione di quello relativo al giudicato esterno, erano stati oggetto di controversia tra le parti sin dal ricorso introduttivo e quindi di valutazione da parte dei giudici di merito e poi della Corte. La decisione impugnata aveva motivato sulla non vincolatività, ex art. 2909 cod. civ., dell’interpretazione normativa offerta dai precedenti richiamati, relativa alla portata applicativa degli artt. 39 e 49 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e aveva dato conto dei motivi di ricorso fondati sul difetto della qualifica soggettiva e sul difetto del presupposto impositivo.

Ne consegue che i vizi denunciati non rientrano nella nozione di errore di fatto revocatorio, poiché il contribuente lamenta un’erronea interpretazione e valutazione degli atti di causa, estranea al rimedio. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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