L’esenzione IAP non è provata dall’iscrizione nel registro, che non crea presunzione, ed il giudicato esterno non vincola sul valore dell’area, elemento variabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 4608 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992 per i terreni condotti da imprenditori agricoli professionali richiede la prova della effettiva e attuale attività agricola, non essendo l’iscrizione nel registro IAP di per sé sufficiente, né potendo essa integrare una presunzione di persistenza dell’attività. Il giudicato esterno formatosi su una sentenza relativa a un diverso periodo d’imposta non vincola il giudice in relazione alla determinazione del valore di un’area edificabile, trattandosi di elemento variabile e non avente carattere permanente o pluriennale; l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può, inoltre, costituire limite all’attività esegetica di altro giudice, non essendo riconosciuto nell’ordinamento il principio dello stare decisis.
Il Fatto
Il Comune notificava alla contribuente e alle sorelle, comproprietarie di un’area, un avviso di accertamento IMU per l’anno 2018, basato sulla mutata destinazione urbanistica del terreno da agricola a edificabile, risalente al 2009.
La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sostenendo che il terreno, condotto in comodato dalla sorella, la quale vi svolgeva attività agricola professionale, ricadesse nell’esenzione di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992. Il ricorso veniva respinto in entrambi i gradi di merito. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, in particolare, escludeva l’esenzione per mancata prova dell’attività agricola nell’anno in esame e riteneva condivisibile il valore accertato dal Comune, confermato da una sentenza passata in giudicato relativa ad annualità precedenti. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, rilevando come non sussistesse la doppia conforme richiesta dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., atteso che i giudici di merito avevano fondato il rigetto su ragioni differenti.
Nel merito, la Corte ha escluso che l’iscrizione nel registro degli imprenditori agricoli professionali possa considerarsi condizione sufficiente per l’esenzione, richiamando la necessità di una verifica in concreto dell’attività agricola. Ha precisato che tale iscrizione non introduce alcuna presunzione legale circa la persistenza dell’attività, che deve invece essere provata per il periodo d’imposta in contestazione. L’eventuale precedente giurisprudenziale favorevole, invocato dalla ricorrente, non è stato ritenuto applicabile, dovendosi distinguere tra valutazioni giuridiche e accertamenti fattuali.
Quanto al giudicato esterno derivante dalla sentenza relativa alle annualità 2009-2011, la Corte ha affermato che l’effetto vincolante, per le imposte periodiche, opera solo in relazione a elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere permanente o pluriennale. Il valore di un’area edificabile costituisce invece un elemento variabile, suscettibile di modificazioni nel tempo, sicché l’accertamento compiuto per un periodo d’imposta non può avere efficacia di giudicato per i periodi successivi.
La Corte ha infine ribadito che l’interpretazione delle norme giuridiche operata da un giudice non può vincolare altro giudice, non trovando riconoscimento nell’ordinamento italiano il principio dello stare decisis.
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Nota della Redazione
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