Convalida del trattenimento, il giudice deve rilevare l’inespellibilità (Cass. civ. Sez. I n. 5910 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione, il giudice chiamato a convalidare il decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 della CEDU, a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo. Tale illegittimità può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero. Il rigetto della domanda di protezione internazionale non esime il giudice dal valutare gli eventuali fatti integranti cause di inespellibilità, poiché la procedura di espulsione prosegue il suo corso. È viziata la motivazione che si limiti a un generico richiamo all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 senza esporre le ragioni del mancato accoglimento delle allegazioni difensive.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto impugnazione davanti al Giudice di Pace avverso il provvedimento di espulsione emesso nel 2019 dal Prefetto. Con ordinanza depositata il 14.11.2022, il Giudice di Pace respinse l’impugnazione, rigettando la domanda di protezione internazionale.
Avverso tale ordinanza lo straniero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e il vizio di motivazione apparente. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava che il Giudice di Pace aveva omesso di esaminare fatti decisivi, ossia la situazione del Paese di origine e, in particolare, la sopravvenuta instabilità dell’area di provenienza rispetto al momento dell’espatrio, nonché la sua condizione individuale in caso di rimpatrio. Deduceva inoltre il carattere apparente della motivazione, per non avere il giudice vagliato le circostanze documentate con fonti che assumeva attendibili e aggiornate.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che in sede di convalida del decreto di trattenimento il giudice è tenuto, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 della CEDU, a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 5750/2017; Cass. 7829/2019; Cass. 18404/2023).
Il rigetto della domanda di protezione internazionale comporta che la procedura di espulsione prosegue il suo corso (Cass. 27077/2019), con la conseguente necessità di valutare anche eventuali fatti integranti cause di inespellibilità.
Nel caso esaminato, il giudicante si era limitato a un generico riferimento all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, senza esporre in alcun modo le ragioni per le quali le allegazioni dell’opponente, riprodotte nel ricorso con sufficiente specificità, non fossero accoglibili. Ricorre dunque il vizio motivazionale denunciato, con la necessità di riformulare l’apprezzamento anche in fatto alla luce dei principi affermati.
L’ordinanza impugnata è pertanto cassata, con rinvio al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato.
Nota della Redazione
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