Imposta unica scommesse, bookmaker estero senza concessione è soggetto passivo (Cass. civ. Sez. V n. 6128 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse anche per le annualità successive al 2011. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 ha inciso solo sulla posizione delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di titolo, per l’impossibilità di traslare il tributo negli esercizi anteriori al 2011, e non ha fatto venir meno la responsabilità del bookmaker. La solidarietà dell’obbligazione non è dipendente, ma paritetica: entrambi i soggetti partecipano all’organizzazione e all’esercizio delle scommesse. Il presupposto territoriale si radica nel luogo di svolgimento della prestazione di servizio, non nel luogo di conclusione del contratto.

Il Fatto

Una società di scommesse con sede a Malta proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva rigettato il suo appello contro la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva confermato gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva accertato la debenza dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per gli anni 2012 e 2013.

La pretesa impositiva era stata mossa alla società in qualità di coobbligato in solido con il gestore di un centro trasmissione dati, operante sul territorio italiano. La società impugnava gli avvisi assumendo di essere una bookmaker estera priva di concessione e contestando, tra l’altro, la propria soggettività passiva tributaria, la territorialità dell’imposizione e la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’istanza di differimento dell’udienza per valutare una proposta di conciliazione. La ritiene non accoglibile: l’art. 48-bis del d.lgs. n. 546/1992 disciplina la conciliazione in udienza e non è stato esteso ai giudizi di cassazione, per i quali permane il divieto di mero rinvio. Neppure giova il richiamo all’art. 48-bis introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, poiché le relative disposizioni si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto.

Quanto alla richiesta di trattazione in pubblica udienza e al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Corte richiama la giurisprudenza unionale, secondo cui le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata. Le restrizioni alla libera prestazione di servizi sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, individuati dall’art. 1, comma 64, della legge n. 220/2010 nella tutela dei consumatori, dell’ordine pubblico e nella lotta al gioco minorile e alle infiltrazioni criminali. La Corte di Giustizia, con la sentenza resa nella causa C-788/18, ha escluso qualsiasi discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a chi gestisce scommesse raccolte sul territorio italiano.

Il cuore della decisione riguarda il rapporto tra la pronuncia della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e la posizione del bookmaker. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme solo nella parte in cui assoggettavano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nelle annualità anteriori al 2011, poiché in quel periodo le commissioni erano già cristallizzate e non consentivano la traslazione del tributo. Per le annualità successive, la norma interpretativa del 2010 costituisce parametro di riferimento per la regolazione negoziale, potendo le parti rimodulare le commissioni e trasferire il carico fiscale sul bookmaker.

Da qui la conclusione: la caducazione della responsabilità della ricevitoria per il periodo pregresso non ha fatto venir meno quella del bookmaker privo di concessione. La solidarietà tra i due soggetti non è dipendente, ma paritetica, perché entrambi partecipano all’organizzazione e all’esercizio delle scommesse. Quanto al profilo territoriale, rileva il luogo in cui è svolta la prestazione di servizio, ossia la registrazione della scommessa e il rilascio della ricevuta in Italia, non il luogo di conclusione del contratto.

La Corte rigetta infine i motivi sulla lingua dell’atto impositivo, sull’omessa pronuncia e sul cumulo tra IVA e tributo speciale sui giochi, richiamando l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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