Esenzione IMU prima casa anche se il coniuge risiede altrove (Cass. civ. Sez. V n. 16799 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU per l’abitazione principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Il beneficio spetta quindi al possessore dell’immobile nel quale dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in un comune diverso. Ne consegue il superamento del precedente orientamento che escludeva la coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui il Comune ha richiesto a una contribuente il pagamento dell’IMU 2013. La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. n. 201 del 2011 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi.

La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, ritenendo necessaria la prova, non fornita, che l’abitazione costituisse dimora abituale anche dei familiari. La CTR ha riformato la decisione, accogliendo l’appello: era stato accertato che la contribuente dimora abitualmente nell’immobile, mentre il coniuge dimora altrove, e l’agevolazione si estende a entrambi i coniugi a condizione che dimorino in comuni diversi. Il Comune propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, sostenendo che l’esenzione trovi applicazione solo per l’immobile di residenza e dimora di entrambi i coniugi. Il motivo è infondato.

La Corte muove dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui richiedeva che nell’immobile dimorassero abitualmente e risiedessero anagraficamente il possessore e il suo nucleo familiare, anziché il solo possessore. Richiama sul punto la Corte cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209.

A seguito di tale pronuncia, il Collegio chiarisce che la nozione di abitazione principale non presuppone più la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare. Il beneficio spetta dunque al possessore che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’immobile, anche se il coniuge abbia residenza anagrafica in un comune diverso. Viene richiamata la conforme Cass. Sez. 6-5, n. 32339/2022.

La Corte dichiara pertanto superato il diverso orientamento espresso da Cass. Sez. 6-5, n. 1199/2022, secondo cui la nozione di abitazione principale postulava l’unicità dell’immobile e la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, con impossibilità di coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, nello stesso o in diversi comuni.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di merito sono integralmente compensate, in ragione dell’intervento della Corte costituzionale sulla questione in corso di causa. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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