Accesso della Guardia di finanza nei locali d’impresa senza autorizzazione scritta (Cass. civ. Sez. V n. 6218 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, senza necessità di autorizzazione scritta. L’autorizzazione è richiesta soltanto per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell’Amministrazione finanziaria. L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, in forza del principio di inviolabilità del domicilio di cui all’art. 14 Cost., è necessaria unicamente per l’accesso presso l’abitazione del contribuente, non anche per i locali dell’impresa. Ne consegue la legittimità dell’accesso eseguito dal personale della Guardia di finanza nei locali d’impresa, indipendentemente da una previa autorizzazione.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 879/08/21 del 29/03/2021, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso della titolare di una ditta individuale, poi fallita, contro un atto di contestazione sanzioni concernente l’IVA relativa all’anno d’imposta 2006.

Il giudice di appello aveva fondato il rigetto sulla circostanza che la Guardia di finanza, recatasi presso la sede dell’impresa per la verifica, non aveva provato di avere notificato o esibito alla contribuente l’ordine di accesso e la relativa autorizzazione, con conseguente nullità della verifica e dell’atto di contestazione. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente non si costituiva, restando intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. L’Agenzia delle entrate deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Commissione regionale erroneamente preteso l’esibizione alla contribuente dell’autorizzazione alla verifica.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 4 del 1929, la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad azienda industriale o commerciale per eseguirvi verificazioni e ricerche, senza necessitare di autorizzazione scritta, richiesta invece per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 17525 del 2019; Cass. n. 16661 del 2011; Cass. n. 16017 del 2009).

Il Collegio precisa inoltre che l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, in forza del principio di inviolabilità del domicilio sancito dall’art. 14 Cost., è necessaria unicamente nell’ipotesi di accesso presso l’abitazione del contribuente, ma non anche per l’accesso presso i locali dell’impresa (Cass. n. 25650 del 2018).

Nel caso di specie, dalla stessa sentenza impugnata risulta che l’accesso è avvenuto presso i locali dell’impresa ed è stato eseguito da personale della Guardia di finanza e non da personale dell’Amministrazione finanziaria. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, dunque, l’accesso è stato legittimamente eseguito, indipendentemente dalla necessità di una previa autorizzazione. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *