Erronea fatturazione di operazioni non imponibili: l’emittente è tenuto al versamento dell’IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 2808 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È tenuto al versamento dell’IVA l’emittente di una fattura che abbia erroneamente assoggettato ad imposta operazioni non imponibili, in applicazione del principio di cartolarità, salvo che abbia provveduto alla rettifica della fattura ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972. Il contribuente conserva il diritto al rimborso dell’imposta versata se abbia eliminato in tempo utile il rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario ai fini della detrazione. L’accertamento del definitivo venir meno di tale rischio presuppone la prova del tempestivo ritiro della fattura senza uso fiscale ovvero il disconoscimento definitivo della detrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche con provvedimento divenuto definitivo o riconosciuto legittimo con accertamento passato in giudicato.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria accertava nei confronti di un’associazione, qualificata come ente non commerciale, un maggior reddito ai fini IRES e IRAP e un maggior volume di affari ai fini IVA per l’anno d’imposta 2014. I verificatori avevano rilevato che l’associazione aveva istituito i registri IVA e presentato le liquidazioni periodiche, ma aveva omesso i versamenti dell’imposta dovuta. L’associazione impugnava l’avviso di accertamento, lamentando la contraddittorietà dell’Ufficio che, riconoscendole la natura di ente non commerciale ai fini delle imposte sui redditi, gliela negava ai fini IVA.
La Commissione tributaria provinciale annullava la ripresa ai fini IVA. La sentenza era impugnata dall’Agenzia delle entrate con appello principale e dall’associazione con appello incidentale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia respingeva l’appello principale e, accogliendo l’appello incidentale della contribuente, annullava anche le sanzioni. Secondo i giudici d’appello, l’errore del consulente nell’interpretazione della normativa, che aveva indotto l’associazione ad assoggettare le prestazioni all’IVA e a presentare la relativa dichiarazione, non poteva fondare l’azione erariale, non essendo configurabile un’imposizione fiscale “spontanea” ma non dovuta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, lo rigetta. La motivazione impugnata risulta effettiva sia sul piano grafico che contenutistico, superando la soglia del cosiddetto minimo costituzionale come delineato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il senso dell’argomentazione è chiaro ed esaustivo, poiché poggia sulla non debenza dell’IVA in caso di errata fatturazione.
Quanto al primo motivo, relativo alla violazione del principio di neutralità, il collegio lo ritiene fondato. I giudici di legittimità ricordano che, per gli enti non commerciali, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli associati verso corrispettivo o contributo supplementare sono considerate effettuate nell’esercizio di impresa. Solo le prestazioni realizzate in conformità alle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso corrispettivi che non eccedano i costi, non sono imponibili. Nel caso di specie, essendo incontestati la natura di ente non commerciale dell’associazione e lo svolgimento dell’attività in favore degli associati, la contribuente non avrebbe dovuto emettere fattura.
Tuttavia, la Corte afferma che, avendo operato diversamente, l’associazione, quale emittente, in base al principio di cartolarità, è tenuta a versare l’imposta ivi liquidata, a meno che non abbia tempestivamente corretto o annullato la fattura ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972. Tale obbligo sussiste per eliminare il rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’esercizio del diritto alla detrazione da parte del destinatario, in coerenza con la giurisprudenza eurounitaria richiamata da Cass. n. 20843/2020.
La Corte ribadisce quindi il principio per cui il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta versata qualora provveda alla rettifica ovvero ove sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito. Ciò presuppone che la fattura sia stata tempestivamente ritirata senza uso fiscale, oppure che l’Amministrazione ne abbia definitivamente disconosciuto la detrazione. Una soluzione analoga era già stata espressa dall’ordinanza n. 15694/2024, pronunciata tra le stesse parti per un diverso anno d’imposta. La sentenza impugnata, non essendosi attenuta a tali principi, è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
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Nota della Redazione
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