Riassunzione nel processo tributario e irrilevanza dell’assenza delle parti all’udienza (Cass. civ. Sez. V n. 15716 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, spettando alla segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza. La riassunzione può essere richiesta indifferentemente da una delle parti e la mancata presenza delle stesse all’udienza pubblica di trattazione è del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio, non impedendo al giudice di pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 32 d.Lgs. n. 546 del 1992, che ammette alla discussione le sole parti presenti. È pertanto illegittima la sentenza che dichiari l’estinzione del giudizio per inattività delle parti pur in presenza di rituale istanza di riassunzione.
Il Fatto
A seguito di un controllo sulle operazioni di importazione effettuate nel 2012, il contribuente era stato attinto da avviso di rettifica e da provvedimento di irrogazione di sanzioni amministrative. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti, e l’Ufficio proponeva appello.
Nel corso del giudizio di secondo grado interveniva la dichiarazione di fallimento della società. La Commissione tributaria regionale dichiarava quindi l’interruzione del processo. L’Ufficio presentava istanza di trattazione ex art. 43 d.Lgs. n. 546 del 1992; all’udienza fissata nessuno compariva per la parte contribuente fallita. La CTR dichiarava l’estinzione del giudizio per inattività delle parti, sul presupposto che la società non avesse riassunto il processo. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della corretta individuazione del meccanismo di riassunzione nel processo tributario interrotto. Il giudice di merito aveva ritenuto applicabile l’art. 45, comma 1, d.Lgs. n. 546 del 1992, che impone la dichiarazione di estinzione in caso di inattività delle parti, escludendo che l’istanza dell’Ufficio valesse a riassumere il giudizio.
Il Collegio ribadisce il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, spettando alla segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza.
La Corte richiama il proprio precedente conforme Sez. 6-5, Ordinanza n. 12672 del 18.06.2015, rispetto al quale specifica ulteriormente che la riassunzione può essere richiesta indifferentemente da una delle parti e che la mancata presenza delle stesse all’udienza pubblica di trattazione è del tutto rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio.
Il Collegio osserva che l’assenza all’udienza non impedisce al giudice di pronunciare sentenza, come si desume dall’art. 32 d.Lgs. n. 546 del 1992, che ammette alla discussione le sole parti presenti. Ne deriva che, essendo pacifico il tempestivo deposito dell’istanza di riassunzione da parte dell’Ufficio, la sentenza impugnata è radicalmente difforme dal principio di diritto richiamato.
Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame e per le spese, anche del grado di legittimità.
Nota della Redazione
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