Onere della prova e consapevolezza del destinatario nelle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 6221 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta la fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti, anche inserite in una frode carosello, grava su di essa l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. Tale consapevolezza può essere dimostrata anche in via presuntiva, con elementi oggettivi e specifici, desumendo che il contribuente era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’inesistenza del contraente usando l’ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta. Assolto questo onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso concreto. Non assumono rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né l’assenza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

Il Fatto

Una società, poi dichiarata fallita, riceveva due avvisi di accertamento con riprese a imposizione IVA per gli anni di imposta 2009 e 2010. Il controllo fiscale contestava operazioni soggettivamente inesistenti e il coinvolgimento della società nella frode carosello in qualità di interponente, a fronte di società in funzione di missing trader. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi introduttivi, ritenendo non provato il coinvolgimento nella frode.

La Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione, accertando che le società interposte erano evasori totali, prive di struttura organizzativa e gravate da ingenti passività, e che l’Amministrazione aveva provato sia l’interposizione sia la conoscibilità della stessa da parte della contribuente. Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta tutte le censure. Quanto al difetto di motivazione, il Collegio ritiene che lo svolgimento del fatto, nella sua sintesi, identifichi il contenuto degli atti impositivi e dei motivi di appello, e che nella parte in diritto vengano esposti ulteriori elementi sull’oggetto delle riprese e sulle difese delle parti, così da soddisfare il minimo costituzionale.

Sul rapporto tra processo penale e processo tributario, la Corte ribadisce che il provvedimento di archiviazione non impedisce una diversa qualificazione del fatto, non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen. (Cass. Sez. V n. 16649 del 2020). Neppure la sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, potendo essere valutata come fonte di prova (Cass. n. 17258 del 2019; Cass. n. 10578 del 2015; Cass. n. 5720 del 2007). La Commissione regionale, pur non citando espressamente la sentenza assolutoria, l’aveva presa in considerazione, restando libera di non ritenerla decisiva.

Il nucleo della decisione riguarda il riparto dell’onere probatorio. La Corte conferma che l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, anche in via presuntiva (Cass. Sez. V n. 9851 del 2018; Cass. Sez. V n. 27555 del 2018). La motivazione della Commissione regionale è aderente a tale canone e valorizza elementi pertinenti, in particolare l’antieconomicità della gestione, profilo non specificamente contestato dalla contribuente.

La Corte esclude l’omessa pronuncia e il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ribadendo che la valutazione degli indizi va condotta complessivamente e non atomicamente (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017), e che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014). Quanto alle sanzioni, la doglianza è inammissibile perché apodittica e priva di allegazioni sulla misura della pretesa sproporzione. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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