Giurisdizione tributaria sull’opposizione a pignoramento e nuova prova documentale in appello (Cass. civ. Sez. V n. 6228 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico appartiene alla giurisdizione del giudice tributario. Il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va individuato alla luce del momento in cui si assume verificato il vizio: spetta al giudice tributario la cognizione sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notificazione degli atti prodromici, o fino all’atto esecutivo quando la notifica sia omessa, inesistente o nulla. Nel giudizio tributario di appello non opera la preclusione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., perché la materia è regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se ivi irritualmente prodotti.

Il Fatto

Un contribuente proponeva ricorso contro il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, deducendo la mancata notificazione degli atti presupposti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. L’agente della riscossione proponeva appello e la Commissione tributaria regionale lo rigettava, ritenendo tardiva la produzione in appello della documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle presupposte.

Avverso tale sentenza l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2 d.lgs. n. 546 del 1992 per omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione; e violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 sotto il profilo della ritenuta inammissibilità della produzione documentale in appello. L’intimato non svolgeva attività difensiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta la questione della perpetuatio dell’ufficio di difensore. Per effetto del principio di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ., l’estinzione dell’agente della riscossione e il subentro del successore, disposti dall’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, non privano il procuratore già costituito dello ius postulandi e della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio fino alla sua sostituzione, nella specie non avvenuta.

Il primo motivo è infondato. La Corte richiama il proprio orientamento a Sezioni Unite: l’opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento viziato per omessa o invalida notificazione della cartella è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto con cui si manifesta la volontà di procedere alla riscossione (Sez. U. n. 13913/2017). Le Sezioni Unite n. 7822/2020 hanno poi precisato il discrimine tra le due giurisdizioni: alla giurisdizione tributaria spettano i fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notificazione della cartella, o fino all’atto esecutivo in caso di notifica omessa, inesistente o nulla; alla giurisdizione ordinaria spettano le questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale.

Poiché il contribuente aveva dedotto l’omessa o nulla notificazione degli atti prodromici contestando la pretesa fiscale per insussistenza, e non per circostanze sopravvenute, il difetto di giurisdizione è infondato (richiamate Cass. n. 24734/2021 e Cass. n. 25453/2021).

I restanti motivi sono fondati. Per costante giurisprudenza, alla luce del principio di specialità dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., poiché la materia è regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la libera produzione di nuovi documenti in gravame, anche preesistenti al primo grado e senza richiedere che l’omessa produzione sia dipesa da causa non imputabile (tra le altre Cass. n. 6722/2023, Cass. n. 20613/2022, Cass. n. 18103/2021). La CTR si è discostata da tale orientamento muovendo da un’errata esegesi della norma, applicando il testo antecedente alla novellazione operata dall’art. 1, comma 1, lett. aa) d.lgs. n. 220/2023, non applicabile ai giudizi instaurati in precedenza.

La Corte dispone pertanto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, rimettendo al giudice del rinvio anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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