Imposta unica scommesse dovuta anche dai centri trasmissione dati esteri (Cass. civ. Sez. V n. 7009 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’imposta unica su concorsi pronostici e scommesse è dovuta anche dal centro trasmissione dati che opera in Italia per conto di un bookmaker estero privo di concessione, poiché il presupposto impositivo è integrato dall’organizzazione del gioco e dalla raccolta delle scommesse sul territorio nazionale, non dal luogo di conclusione del contratto. La disciplina unionale della libera prestazione di servizi non osta a tale imposizione, non configurandosi alcuna discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a tutti coloro che gestiscono scommesse raccolte in Italia. Non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, essendo la questione già decisa, né per la rimessione alla Corte costituzionale di questioni estranee al thema decidendum, relative alla rivalsa tra bookmaker e ricevitore.
Il Fatto
Una società di diritto maltese, bookmaker privo di concessione, operava in Italia tramite il titolare di una ricevitoria. Per l’anno 2012 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accertava la debenza dell’imposta unica sulle scommesse e irrogava sanzioni, contestando anche al centro trasmissione dati il ruolo di soggetto passivo in solido.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso solo in punto di sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita dalla società contribuente, rigettava l’appello sul presupposto territoriale del tributo. La società proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’istanza di fissazione dell’udienza per la conciliazione ex art. 48-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992. La disposizione richiamata disciplina la conciliazione in udienza e non è stata estesa ai giudizi di cassazione. La modifica dell’art. 48, relativa alla conciliazione fuori udienza, si applica ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 gennaio 2024 per effetto dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2023, e non al giudizio in esame.
La richiesta di sospensione del giudizio è disattesa, poiché la Corte di Giustizia ha già deciso con la sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione pregiudiziale sul medesimo assetto normativo.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La ricorrente omette di riportare il contenuto dell’atto in cui l’eccezione di difetto di motivazione sarebbe stata sollevata. Inoltre, l’omessa pronuncia su un’eccezione preliminare non sussiste quando il suo accoglimento sarebbe incompatibile con la decisione di merito: l’accoglimento della domanda comporta l’implicita reiezione dell’eccezione.
I restanti motivi, trattati unitariamente, sono infondati. La Corte ricorda che il quadro normativo è già stato scrutinato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2018 e dalla Corte di Giustizia. Quanto al presupposto territoriale, non rileva la conclusione del contratto, ma l’organizzazione del gioco e la raccolta delle scommesse in Italia, con valida registrazione documentata dalla ricevuta. La Corte di Giustizia ha escluso ogni discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano.
Quanto alla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale sulla rivalsa tra bookmaker e ricevitore, la Corte rileva la carenza del requisito di rilevanza: la questione concerne la regolazione privatistica del riparto dell’onere tributario ed è estranea al thema decidendum. Il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Nota della Redazione
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