Informazione tariffaria vincolante autonomamente impugnabile dal contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 21757 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione tariffaria vincolante (ITV) rilasciata dall’autorità doganale è un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, ancorché non compreso nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. L’elencazione, pur tassativa, va interpretata estensivamente: è impugnabile ogni atto che, esplicitando le concrete ragioni fattuali e giuridiche, porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. La ITV, adottata ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE n. 952/2013, vincola l’operatore per tutte le operazioni successive al suo rilascio relative alla merce classificata, sicché questi ha un interesse qualificato, ex art. 100 cod. proc. civ., a impugnarla, senza dover attendere un avviso di rettifica. È irrilevante che l’ITV sia stata utilizzata o meno nelle specifiche operazioni per cui fu richiesta.
Il Fatto
La società contribuente aveva richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alcune informazioni tariffarie vincolanti sulla classificazione doganale di merce destinata all’importazione. L’Amministrazione, discostandosi dai codici segnalati dalla richiedente, aveva attribuito classificazioni diverse, con conseguente venir meno dell’esenzione daziaria indicata dalla società.
La contribuente impugnò ciascuna ITV davanti alla commissione tributaria provinciale, che dichiarò i ricorsi inammissibili per carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., sul rilievo che le ITV non erano state utilizzate in alcuna bolletta di importazione. La commissione tributaria regionale confermò le decisioni, qualificando la ITV come atto amministrativo a discrezionalità tecnica, impugnabile secondo il regime degli atti amministrativi e non già come atto tributario. La società propose un unico ricorso per cassazione avverso le cinque sentenze di appello, tutte di identico contenuto.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte riafferma l’ammissibilità del ricorso cumulativo avverso più sentenze rese in un unico contesto dalla commissione tributaria regionale, con identica motivazione e dispositivo, quando i distinti rapporti d’imposta dipendono dalla risoluzione della medesima questione di diritto. Sul merito, i motivi primo, secondo e sesto, esaminati congiuntamente, sono ritenuti fondati.
La Corte muove dalla regola consolidata secondo cui l’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur tassativa, va interpretata in senso estensivo, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e all’allargamento della giurisdizione tributaria. Ne deriva la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti che, esplicitando le ragioni che li sorreggono, rendano nota una pretesa tributaria individuata, senza attendere che essa assuma veste autoritativa.
Quanto alle ITV, la Corte ricorda che esse sono decisioni amministrative di rilievo comunitario disciplinate dal Regolamento UE n. 952/2013, con cui le autorità doganali attribuiscono a una determinata merce la classificazione e il relativo codice di Nomenclatura Combinata o TARIC. L’art. 33 del CDU ne sancisce il carattere vincolante per il destinatario nei confronti delle autorità doganali a decorrere dalla notifica; l’art. 44, par. 1, del CDU ribadisce il diritto di proporre ricorso avverso le decisioni adottate in materia doganale.
Le ITV hanno piena efficacia su tutto il territorio dell’Unione e vincolano l’operatore per tutte le operazioni successive al rilascio relative alla stessa merce: questi non può discostarsi dalla classificazione indicata, salvo esporsi a un avviso di rettifica. La Corte dà continuità all’orientamento secondo cui la ITV è autonomamente impugnabile, in quanto manifesta la volontà dell’Amministrazione sull’aliquota applicabile a una determinata merce. Richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha chiarito il dovere del giudice nazionale di adottare le misure necessarie affinché l’erronea informazione tariffaria sia annullata e sostituita da una conforme al diritto dell’Unione.
Ne consegue che la società contribuente aveva un interesse qualificato ad impugnare un atto vincolante e direttamente lesivo del diritto dedotto, idoneo a incidere su tutte le operazioni successive. Era perciò irrilevante che le ITV fossero state o meno utilizzate per le specifiche operazioni richieste, non disponendo la società di altri strumenti per eliminarle. L’accoglimento dei predetti motivi assorbe le restanti censure; la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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