L’impugnazione dell’estratto di ruolo resta inammissibile se manca lo specifico interesse ad agire (Cass. civ. Sez. 5 n. 2218 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni nella l. n. 215/2021, si applica anche ai processi pendenti, atteso che l’interesse ad agire ha natura dinamica e può assumere diversa configurazione per effetto di norme sopravvenute fino al momento della decisione. Ne consegue che il contribuente che impugna l’estratto di ruolo deve dimostrare lo specifico interesse ad agire, ovvero che la notifica della cartella è avvenuta oltre il termine di decadenza, che sussistono cause di sospensione o interruzione della prescrizione o che è stata proposta istanza di annullamento in autotutela. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non si traduce in un giudicato sulla legittimità della pretesa creditoria, limitandosi a rilevare l’improponibilità originaria dell’impugnazione, sicché il giudice non è tenuto a pronunciarsi sulle eccezioni di merito, quali l’irregolarità delle notifiche o la prescrizione dei tributi.
Il Fatto
La contribuente impugnava gli estratti di ruolo relativi a diverse cartelle esattoriali concernenti la tassa automobilistica, tributi erariali e il diritto camerale, nonché un avviso di accertamento, deducendo l’omessa notifica dei titoli e il decorso della prescrizione dei tributi. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, riconoscendo la regolarità e tempestività delle notifiche.
Avendo la contribuente proposto appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava il gravame, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo per mancata dimostrazione dello specifico interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 2022 in relazione allo ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, e compensava le spese del grado. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso originario e non rigettare l’appello, assumendo un interesse alla declaratoria espressa in quanto il rigetto avrebbe cristallizzato con effetto di giudicato la legittimità delle cartelle. Con il secondo motivo contestava la mancata compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022. La Corte territoriale, avendo individuato l’insussistenza dell’interesse ad agire alla luce dello ius superveniens, ha correttamente rilevato l’inammissibilità del ricorso, senza sconfinare in indebite valutazioni dei motivi di appello afferenti al merito — quali la validità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei tributi — che le erano precluse dall’improponibilità originaria dell’impugnazione degli estratti di ruolo.
La S.C. ha precisato che unica è la ratio decidendi della sentenza impugnata, riguardante la non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, non recando alcuna espressa statuizione di conferma della sentenza di primo grado. Sotto tale profilo non è ravvisabile l’interesse ad impugnare della contribuente, la quale non ha specificato alcuna delle ipotesi declinate dal legislatore e richiamate dalle Sezioni Unite: notifica della cartella oltre il termine di decadenza, sussistenza di cause di sospensione o interruzione della prescrizione, o istanza di annullamento in autotutela.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato osservando che la compensazione delle sole spese del grado di appello è corretta, poiché il giudice del gravame ha fondato la propria decisione sulla sopravvenuta inammissibilità ex lege dell’impugnazione, mentre la condanna alle spese del primo grado, liquidate secondo soccombenza, resta coerente con la decisione di rigetto nel merito ivi adottata.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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