Rivalutazione contributiva amianto: prescrizione dal momento della conoscenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7446 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rivalutazione contributiva previsto dall’art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 è assoggettato a prescrizione decennale e costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, ancorché a questo strumentale. Il dies a quo della prescrizione non coincide automaticamente con la data del pensionamento né con la cessazione del rapporto di lavoro, ma decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza o avrebbe potuto avere conoscenza, con l’ordinaria diligenza, del fatto di essere stato esposto oltre soglia all’amianto durante le lavorazioni. La consapevolezza o la conoscibilità dell’esposizione è presupposto imprescindibile della fattispecie e deve essere positivamente e puntualmente accertata: non è ammessa una inferenza automatica dal solo dato del pensionamento.

Il Fatto

Il lavoratore ha presentato all’INPS domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, in relazione all’attività svolta alle dipendenze di una società del gruppo Enichem, cessata nel dicembre 1991. Il Tribunale di Matera aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Potenza, in riforma, ha respinto il gravame dell’Istituto previdenziale, ritenendo che il dies a quo della prescrizione decorresse dalla data del pensionamento, risalente all’aprile 2000, e che la domanda amministrativa, presentata il 29 dicembre 2016, fosse perciò intempestiva.

Il lavoratore ha impugnato la sentenza d’appello per cassazione con cinque motivi, dolendosi della nullità della motivazione per carenza e apparenza, dell’erronea declaratoria di prescrittibilità del diritto e dell’individuazione del dies a quo nella data del pensionamento, senza verifica della consapevolezza dell’esposizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo, che denunciavano la nullità della sentenza per carenza e apparenza della motivazione. Il Collegio ha ricordato che in sede di legittimità sono sindacabili solo le anomalie della motivazione che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, sempre che il vizio risulti dal testo della pronuncia impugnata: la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, richiamando sul punto Cass., S.U., n. 8053 del 2014 e Cass., S.U., n. 22232 del 2016. I giudici d’appello avevano invece esposto in modo perspicuo le ragioni della decisione, tanto che il ricorrente aveva potuto indirizzare censure specifiche contro l’iter logico seguito: i motivi sono stati pertanto respinti.

Il terzo motivo contestava in radice la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva. La Corte ha giudicato la censura infondata, ribadendo l’orientamento costante secondo cui il beneficio di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 si atteggia a diritto autonomo rispetto al diritto a pensione — solo questo primario e intangibile — e sorge in conseguenza del fatto dell’esposizione all’amianto, determinando una maggiorazione pensionistica di natura in qualche modo risarcitoria (Cass., Sez. VI-L, n. 2856 del 2017; Cass., Sez. VI-L, n. 2351 del 2015). La prescrittibilità è stata confermata anche per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003, e da ultimo ribadita da Cass., Sez. VI-L, n. 14599 del 2022.

Il quarto e il quinto motivo, scrutinati congiuntamente, sono stati invece accolti. La Corte ha rilevato che la pronuncia impugnata aveva ricollegato in via esclusiva ed automatica il dies a quo al pensionamento, facendo leva sull’avverbio “necessariamente”, senza alcuna valutazione in concreto della consapevolezza o della conoscibilità dell’esposizione. Il diritto alla rivalutazione contributiva è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza o potesse avere conoscenza di essere stato esposto oltre soglia all’amianto durante le lavorazioni, secondo quanto affermato da Cass., Sez. lav., n. 26935 del 2018 e da Cass., Sez. lav., n. 25779 del 2023. Né la cessazione del rapporto di lavoro nel dicembre 1991 offre, di per sé, utili elementi di valutazione sulla conoscenza dell’esposizione.

La sentenza è stata quindi cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, perché rinnovi l’esame alla luce dei principi ribaditi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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