Foro esclusivo dell’agente nel regolamento di competenza d’ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11932 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative ai rapporti di agenzia di cui all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ., il foro territoriale esclusivo coincide con il domicilio dell’agente, inteso come il luogo in cui il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari. Tale criterio trova applicazione anche quando la controversia sia promossa dopo la cessazione del rapporto, dovendosi aver riguardo all’ultimo domicilio dell’agente in costanza di rapporto. Poiché si tratta di competenza per territorio inderogabile, il giudice davanti al quale il processo è stato riassunto a seguito della declinatoria di un altro giudice è legittimato a sollevare d’ufficio il conflitto negativo di competenza.

Il Fatto

Un agente convenne in giudizio la società mandante davanti al giudice del lavoro, chiedendo accertarsi la natura a tempo indeterminato del rapporto di agenzia, tardivamente risolto dopo la scadenza del termine originariamente fissato, e la condanna al pagamento dell’indennità di mancato preavviso ex art. 1750 cod. civ., dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. e delle provvigioni residue.

La società eccepì l’incompetenza territoriale del giudice adito, indicando come competente il Tribunale di Firenze. Il giudice del lavoro dichiarò la propria incompetenza, valorizzando la clausola contrattuale che attribuiva la competenza al foro fiorentino. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Firenze sollevò a sua volta regolamento, ritenendo competente il giudice originariamente adito. La questione approda così alla Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 413, comma 4, cod. proc. civ., che per le controversie di cui all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. individua il giudice competente in quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente o del rappresentante di commercio. Si tratta di un foro a carattere esclusivo, espressione di una competenza territoriale inderogabile.

Da tale qualificazione discende la conseguenza processuale centrale: il giudice davanti al quale il processo è stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza operata da altro giudice originariamente adito, è legittimato a sollevare d’ufficio il conflitto negativo di competenza, ove ritenga che si verta in un caso di competenza per territorio inderogabile. È quanto accade nella specie.

La funzione del criterio è chiara: la competenza territoriale è regolata al fine di assicurare la tutela del lavoratore parasubordinato, e il foro viene individuato nel domicilio dell’agente. Il richiamo al luogo di conclusione del contratto, sul quale il giudice che si era dichiarato incompetente aveva fondato la propria declinatoria, è palesemente errato: quel criterio non è coerente con la regola legale.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: ai fini della competenza per territorio nelle controversie relative ai rapporti di agenzia, il foro esclusivo coincide con il domicilio dell’agente, da intendersi come il luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari. La prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento consente un più agevole accertamento dei fatti. Il medesimo criterio opera anche nell’ipotesi di controversia promossa dopo la cessazione del rapporto, con la precisazione che in tal caso rileva l’ultimo domicilio dell’agente in costanza di rapporto, secondo Cass. n. 28566 del 2018 e Cass. n. 11339 del 2010.

In conclusione, la Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Catania, davanti al quale le parti dovranno riassumere la causa nei termini di legge. Nulla dispone sulle spese del giudizio di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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