Indennità aggiuntiva MEF per il servizio prestato presso l’ETI (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14141 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e applicato temporaneamente presso l’Ente tabacchi italiano ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, che non sia transitato in via definitiva nei ruoli dell’ente, ha diritto a percepire l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 4 del d.P.R. n. 1034 del 1984 anche per il periodo in cui ha prestato servizio presso l’ETI, computabile a norma dell’art. 6 del medesimo d.P.R. Gli oneri economici delle prestazioni rese presso altre amministrazioni gravano, difatti, sull’amministrazione di appartenenza, che resta titolare della gestione del rapporto di lavoro. I dipendenti ex AAMS transitati in via definitiva all’ETI non hanno invece diritto alla prestazione per il periodo lavorato presso l’ente, poiché dopo il trasferimento il rapporto di impiego e quello di servizio sono intercorsi esclusivamente con l’ETI.
Il Fatto
Il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, ottenendone la revoca in primo grado: il giudice aveva escluso il diritto dell’ex dipendente AAMS all’indennità aggiuntiva di fine servizio, di importo pari a euro 10.730,00, sul presupposto che il periodo lavorato presso l’ETI non fosse computabile. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 678/2020, ha accolto il gravame del lavoratore e rigettato l’opposizione.
Il Fondo ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che il lavoratore fosse stato trasferito all’ETI e che, perciò, il relativo periodo non potesse valere ai fini dell’iscrizione al Fondo.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto quattro ordinanze della Sezione 6-L (n. 35097, 29289, 29270 e 29269 del 2022), rese in contenziosi analoghi, nelle quali era stata dichiarata inammissibile la contestazione del trasferimento all’ETI per difetto di argomentazione rispetto alla motivazione della sentenza d’appello. Il Collegio estende tale conclusione alla fattispecie: la corte territoriale ha accertato, con accertamento di merito non più riesaminabile, che il dipendente non si era mai trasferito all’ETI, e la ricorrente non ha trascritto le parti degli atti difensivi da cui desumere che la domanda fosse fondata sull’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998.
Poiché, diversamente dai precedenti, risultano prospettati motivi attinenti alla normativa applicabile, la Corte esamina il merito. Il Fondo è istituito dall’art. 1 del d.P.R. n. 211 del 1981 ed è disciplinato dal d.P.R. n. 1034 del 1984, che regola l’indennità aggiuntiva spettante agli iscritti al momento della cessazione dal rapporto.
La Corte distingue due categorie di ex dipendenti AAMS che hanno svolto attività presso l’ETI. Il primo gruppo è transitato definitivamente nei ruoli dell’ente e ad esso si applica l’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998; tali lavoratori non hanno diritto all’indennità per il periodo lavorato presso l’ETI, perché dopo il passaggio il rapporto di impiego è intercorso solo con l’ente (in tal senso Cass., Sez. L, n. 5092 del 26 febbraio 2024 e Cass., Sez. L, n. 1386 del 18 gennaio 2019). Il secondo gruppo è stato assegnato in via temporanea senza entrare nei ruoli dell’ETI; per esso non si è tecnicamente realizzato né un distacco né un comando, istituti che presuppongono dipendenti di ruolo (Cass., Sez. L, n. 1471 del 15 gennaio 2024).
Il lavoratore appartiene a questo secondo gruppo: è stato cancellato dal ruolo provvisorio del MEF solo dopo l’inquadramento nel ruolo del Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010. Assume rilievo decisivo l’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui gli oneri economici delle prestazioni rese presso altre amministrazioni gravano sull’amministrazione di appartenenza, che resta titolare della gestione del rapporto e delle relative conseguenze economiche.
Ne deriva che il servizio reso presso l’ETI da dipendenti ex AAMS mai transitati definitivamente nei relativi ruoli è computabile ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984. Il ricorso è pertanto rigettato, con conferma della spettanza dell’indennità e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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