Prescrizione decennale dei crediti erariali e distinzione dai tributi locali (Cass. civ. Sez. V n. 7725 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti prestazioni periodiche. Il regime della prescrizione dei tributi erariali è distinto da quello dei tributi locali, per i quali opera il termine quinquennale. Ne consegue che, qualora il credito posto in riscossione sia erariale, non è necessario il meccanismo di conversione ex art. 2953 cod. civ., valendo già in origine il più lungo termine prescrizionale. La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione produce l’irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine breve in quello ordinario, salvo che esista un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava al contribuente un’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, relativa a cartelle di pagamento non impugnate nei termini e rimaste insolute. Il contribuente impugnava l’atto eccependo il decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. La CTP di Bergamo dichiarava inammissibile il ricorso; la CTR della Lombardia, accogliendo l’appello, affermava l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari per decorso del termine breve.
Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione proponevano ricorso per cassazione con un solo motivo; il contribuente restava intimato. Esperita la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., la parte ricorrente formulava istanza di decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara fondato il motivo con cui si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR applicato anche ai crediti erariali il termine quinquennale anziché quello decennale.
Il collegio ritiene condivisibile il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio per opporsi a un atto di riscossione coattiva produce solo l’irretrattabilità del credito, ma non la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 cod. civ., salvo che vi sia un titolo giudiziale divenuto definitivo (richiamate Sezioni Unite n. 23397 del 2016, Cass. n. 20425 del 2017 e Cass. n. 9906 del 2018).
Ciò che difetta nella sentenza d’appello è la valutazione della divaricazione tra il regime della prescrizione dei tributi erariali e quello dei tributi locali. Se per questi ultimi opera il termine quinquennale, per i crediti erariali vale la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. Essendo il credito erariale, non serve alcuna conversione, valendo già in apice il termine più lungo.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP e IVA) si prescrive nel termine ordinario decennale, non costituendo prestazioni periodiche, dovendo i presupposti valutarsi per ciascun anno d’imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 12740 del 2020). L’obbligazione tributaria, pur a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario.
Nell’omettere di distinguere la natura dei tributi, la CTR ha bypassato una valutazione essenziale. La censura è accolta, la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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