Motivazione per relationem e limite del vizio di omesso esame nella riscossione (Cass. civ. Sez. 5 n. 24089 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione degli atti della riscossione è soddisfatto anche per relationem, purché il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali. L’obbligo di allegazione degli atti richiamati, di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione, come nel caso delle cartelle di pagamento già notificate. È inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. che non riguardi un fatto storico ma la valutazione di deduzioni difensive. La mancata impugnazione di una delle plurime rationes decidendi, autonome e sufficienti a sorreggere la decisione, rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre.
Il Fatto
La contribuente, titolare di strutture ricettive, impugnava sette intimazioni di pagamento notificate da Equitalia sud s.p.a., conseguenti alla decadenza da due maxi piani di rateizzazione accordati a fronte di altrettante cartelle, a causa della crisi economica del settore turistico-alberghiero. La Commissione tributaria provinciale di Foggia rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, confermava la decisione. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i tre motivi di ricorso, incentrati rispettivamente sulla nullità delle intimazioni per difetto di motivazione, sull’omesso esame circa l’aggio di riscossione e sulla nullità per carenza di indicazione di base di calcolo e tasso degli interessi di mora.
Il primo motivo è infondato. La Suprema Corte ricorda che l’obbligo di motivazione è rispettato quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati, ex art. 7, comma 1, legge n. 212/2000, si riferisce ai soli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza. Nella specie, le cartelle presupposte erano già state notificate e la CTR si è attenuta a tale principio.
Il secondo motivo è inammissibile. La censura non verte sull’omesso esame di un fatto storico, ma sulla valutazione di deduzioni difensive, non inquadrabile nel vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012. Inoltre, la CTR ha disatteso l’eccezione con un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, rilevando che l’aggio è richiesto nella misura prevista per legge per le spese di gestione del servizio di riscossione. La censura è altresì inammissibile per la presenza di una doppia conforme, non avendo la ricorrente indicato ragioni di diversità tra le decisioni di merito.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse. La sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome: la prima, non impugnata, secondo cui gli interessi andavano contestati al momento della formazione del piano di rateizzazione; la seconda, relativa all’esclusione dell’effetto anatocistico nel metodo di ammortamento “alla francese”. L’omessa impugnazione della prima ragione rende inammissibile la censura sulla seconda, non potendo comunque produrre l’annullamento della sentenza.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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