Il mero rapporto di parentela tra soci non basta a configurare il collegamento societario ai fini fiscali (Cass. civ. Sez. 5 n. 9906 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito d’impresa, il mero rapporto di parentela o affinità tra soggetti che siano soci di società diverse non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’esistenza del collegamento societario esterno ex art. 2359, terzo comma, c.c., essendo necessario l’accertamento in concreto dell’esercizio di un’influenza notevole da parte di una società determinata sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra. L’accertamento del collegamento societario non vale, inoltre, a far presumere l’esistenza di un gruppo societario, che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo. L’esenzione fiscale prevista dall’art. 88, comma 4, T.U.I.R., essendo norma di stretta interpretazione, non si applica ai versamenti effettuati da soggetti diversi dai soci della società beneficiaria.

Il Fatto

A seguito di una verifica nei confronti di una società, l’Agenzia delle Entrate accertava maggiori ricavi non dichiarati, qualificando come sopravvenienze attive – proventi straordinari – ai sensi dell’art. 88 T.U.I.R. le movimentazioni finanziarie intercorse tra la società verificata e altre due società. L’Ufficio riteneva, infatti, che le società non fossero collegate e che i flussi di dare e avere non trovassero giustificazione giuridica o economica. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società, che proponeva appello.

La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo sussistenti i presupposti del collegamento societario ai sensi dell’art. 2359, commi 2 e 3, c.c. in ragione del rapporto di parentela tra i soci delle tre società e della nomina di un unico procuratore speciale. Il giudice d’appello qualificava le movimentazioni come operazioni infragruppo non imponibili. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, rilevando che il giudice d’appello aveva esposto le ragioni del proprio convincimento. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo.

Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha ricostruito la nozione di gruppo societario, evidenziando che l’elemento strutturale è la presenza di una capogruppo che eserciti un’influenza dominante. Ha precisato che la presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, prevista dall’art. 2497-sexies c.c., richiama solo la parte dell’art. 2359 c.c. relativa al controllo societario, escludendo il collegamento. Ne consegue che la prova del collegamento societario esterno non implica la ricorrenza di un gruppo, essendo necessaria la dimostrazione rigorosa di specifici atti di indirizzo.

La Corte ha quindi affermato che il mero rapporto di parentela tra i soci deve tradursi nell’esercizio effettivo di un’influenza notevole sulle decisioni assembleari, con l’individuazione dell’ente dominante. Ha inoltre chiarito che il precedente citato dal giudice d’appello si riferiva a una situazione di compartecipazione reciproca dei soci, diversa dal caso di specie.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che l’art. 88, comma 4, T.U.I.R. è norma di stretta interpretazione, non applicabile ai versamenti effettuati da soggetti diversi dai soci della beneficiaria, anche nell’ambito di operazioni tra società del medesimo gruppo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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