Rettifica del classamento catastale in procedura DOCFA e onere motivazionale dell’avviso (Cass. civ. Sez. 5 n. 14041 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente nella denuncia di variazione non siano disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni. Il confronto ai fini della verifica dell’adeguatezza motivazionale va compiuto esclusivamente con i dati contenuti nella proposta di variazione, non rilevando eventuali discrasie con elementi esposti dal contribuente solo in sede giudiziale. Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza resta circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., restando esclusa ogni censura sulla sufficienza del discorso argomentativo. È, infine, inammissibile il motivo di ricorso che solleciti una revisione delle valutazioni di merito in ordine alla congruità del classamento e della rendita catastale.
Il Fatto
A seguito di procedura DOCFA, l’ufficio aveva rettificato il classamento dell’immobile di proprietà della contribuente, portandolo dalla categoria A/4, classe 3, come proposto dalla stessa, alla categoria A/2, classe 4. La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l’avviso di accertamento, ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva rigettato il ricorso originario della contribuente.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, deducendo plurimi vizi relativi alla motivazione dell’avviso e della sentenza impugnata, nonché alla legittimazione del sottoscrittore dell’atto impositivo ed alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il sesto motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente della sentenza impugnata. La censura è ritenuta infondata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che risulta violato solo in presenza di motivazione totalmente mancante o meramente apparente ovvero perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Nel caso di specie, il giudice di appello aveva dato conto delle ragioni poste alla base della ritenuta adeguatezza dell’impianto motivazionale dell’avviso impugnato.
Quanto ai primi due motivi, concernenti la nullità dell’avviso per difetto di rappresentanza del sottoscrittore, la Corte li dichiara inammissibili, poiché la ricorrente mira a rimettere in discussione l’accertamento fattuale compiuto dalla CTR, che aveva verificato come l’avviso risultasse sottoscritto dal direttore pro tempore dell’ufficio. Tale accertamento è insindacabile in sede di legittimità. La Corte precisa, richiamando il precedente di Cass. n. 27621/2025, che non rileva, ai fini della validità dell’atto, che la persona fisica sottoscrittrice abbia la qualifica dirigenziale, ponendosi tale questione su un piano diverso rispetto a quello della legittimazione alla sottoscrizione degli atti ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1993.
In relazione al terzo e quarto motivo, la Corte esclude che l’Agenzia avesse ampliato il thema decidendum in appello. L’ufficio, nel censurare la decisione di primo grado, aveva correttamente rilevato che la verifica dell’onere motivazionale dovesse compiersi con riguardo alla specifica procedura DOCFA (disciplinata dall’art. 2 d.l. n. 16/1993 e dal d.m. 701/1994) e non alla diversa ipotesi di revisione del classamento di cui all’art. 1, comma 335, legge n. 311/2004. I motivi sono pertanto infondati, in quanto le ipotesi di revisione del classamento sono tra loro distinte e presentano presupposti, condizioni e procedure diversi.
Con riferimento al quinto e settimo motivo, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, in tema di classamento a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Il confronto va effettuato esclusivamente con i dati contenuti nella proposta di variazione del contribuente: se questi non mutano e la difformità deriva solo da una diversa valutazione tecnica, l’avviso è adeguatamente motivato. Non rileva, pertanto, l’eventuale discrasia con i dati esposti dal contribuente solo in sede di ricorso, come nel caso della consistenza dichiarata in tre vani nelle proposte di variazione e poi ridotta a 2,5 vani solo in sede giudiziale.
L’ottavo e il nono motivo, infine, sono dichiarati inammissibili, in quanto disvelano il tentativo di contestare, sotto l’inappropriata doglianza della violazione di legge e del vizio di motivazione, la valutazione di merito compiuta dalla CTR in ordine alla congruità del classamento e della rendita catastale. La Corte ribadisce che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità e che il ricorrente non può ottenere una nuova pronuncia sul fatto, essendo il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. estraneo a qualsiasi censura che critichi il convincimento che il giudice si è formato in esito all’esame del materiale istruttorio. Il ricorso è pertanto rigettato, con declaratoria dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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