Sopravvenuto difetto di interesse e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 8927 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. Essa va invece equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.; pertanto, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. L’interesse posto a fondamento dell’impugnazione deve sussistere non soltanto al momento della proposizione, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa.
Il Fatto
Una congregazione religiosa, in amministrazione straordinaria, era attinta da una cartella di pagamento di importo rilevante, conseguente a due iscrizioni a ruolo effettuate in sede di liquidazione del Mod. Unico 2013 per l’anno d’imposta 2012, per omesso versamento di IRAP e IVA dichiarate.
La contribuente impugnava la cartella invocando la sospensione dei versamenti disposta dall’art. 1, comma 255, d.l. n. 311 del 2004 in favore di enti non commerciali in possesso di determinati requisiti, poi reiteratamente prorogata. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’iscrizione quanto a interessi e sanzioni; l’appello dell’Ufficio era rigettato dalla CTR. Proposto ricorso per cassazione con due motivi, l’Agenzia delle entrate chiedeva successivamente dichiararsi l’estinzione del giudizio a spese compensate.
La Motivazione della Corte
L’Avvocatura Generale dello Stato, per l’Agenzia, con istanza depositata nel 2019, aveva rappresentato che la Direzione provinciale competente, sulla scia delle indicazioni della Divisione Contribuenti, aveva comunicato alla contribuente di aver provveduto a sgravare le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni e interessi recate dalla cartella oggetto del contenzioso.
L’Ufficio aveva precisato che la ripresa dei versamenti sospesi per effetto dell’agevolazione doveva avvenire, a norma dell’art. 9, comma 2-bis, legge n. 212 del 2000, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione.
Di fronte a tale istanza, la Corte rileva il sopravvenuto difetto di interesse dell’Agenzia a coltivare il giudizio di legittimità e richiama il principio secondo cui la relativa dichiarazione, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere.
Quest’ultima presuppone, infatti, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi. In difetto, la dichiarazione va equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. e, in mancanza dei requisiti del comma 3, determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
La Corte sottolinea che l’interesse a ricorrere deve permanere non solo al momento dell’impugnazione, ma anche fino alla decisione della causa. La novità della questione giustifica, come richiesto, la compensazione delle spese. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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