Inammissibile il ricorso che chiede il riesame del merito probatorio (Cass. civ. Sez. I n. 7943 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni del giudice di merito. Spetta in via esclusiva a quest’ultimo individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne attendibilità e concludenza e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, senza obbligo di esplicita confutazione degli elementi non accolti. Il mancato esame di un elemento probatorio contrastante costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze non valutate siano tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre. Il vigente art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ. non consente di denunciare omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ma solo la radicale carenza del minimo costituzionale, nelle quattro ipotesi individuate dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Il Fatto

I ricorrenti, mutuatari e fideiussore, avevano stipulato nel 1997 un contratto di mutuo, poi confluito nel portafoglio di un istituto bancario. Nel 2000 la banca, a fronte dell’inadempimento, aveva intimato diffida ad adempiere dichiarando la decadenza dal beneficio del termine. Solo nel 2011 l’istituto aveva intimato precetto per l’importo residuo.

Gli opponenti avevano dedotto l’intervenuta prescrizione decennale del credito, maturata tra lo scioglimento del rapporto nel 2000 e l’intimazione del precetto. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Lecce avevano respinto l’opposizione, ritenendo che la banca avesse rinunciato ad avvalersi della decadenza, desumendolo dalla ricezione delle rate scadute, dal riavvio del piano di ammortamento e dalla quantificazione del residuo. La Corte d’appello ha respinto l’appello con sentenza n. 276/2019; i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due mezzi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità di entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. La Corte chiarisce anzitutto il perimetro del thema decidendum: la questione non riguarda la rinunciabilità dell’effetto risolutorio, già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, ma solo la persuasività della motivazione dei giudici di merito rispetto al materiale istruttorio disponibile.

Il Collegio ricorda che il giudizio di legittimità non si estende al riesame del merito, ma si limita al controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale, nei limiti consentiti dal numero 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.. Al giudice di merito spetta in via esclusiva scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, senza essere tenuto a confutare esplicitamente gli elementi probatori non accolti.

Quanto all’omesso esame, la Corte ribadisce che esso rileva come vizio decisivo solo se le risultanze trascurate siano tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre, così da privare di base la ratio decidendi. La motivazione addotta dalla Corte d’appello costituisce valutazione di fatto, in sé plausibile, che sfugge al sindacato di legittimità.

Infine, il Collegio rileva che la censura articolata dai ricorrenti — omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione — non è più proponibile alla luce del vigente art. 360, numero 5, cod. proc. civ., essendo ammessa solo la denuncia della radicale carenza di motivazione nelle quattro ipotesi delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Nel caso di specie la motivazione esiste e supera la soglia del minimo costituzionale, con conseguente rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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