Segnalazioni SIC mutuo ipotecario: preavviso competenza temporale e conservazione dati (ABF Collegio di Roma n. 1865 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione relativa all’omesso preavviso di una segnalazione nei SIC è inammissibile quando l’operazione risale a oltre sei anni prima della proposizione del ricorso, per effetto del limite ratione temporis fissato dalle disposizioni ABF. Nel corso del procedimento, inoltre, può sopravvenire l’interesse concreto alla decisione nel merito: se è decorso il termine di conservazione dei dati negativi regolarizzati, la domanda di cancellazione resta priva di contenuto attuale. Il preavviso non è comunque dovuto per le segnalazioni relative a operazioni estranee al perimetro del credito al consumo, come il mutuo ipotecario.

Il Fatto

Il ricorrente si rivolge al Collegio lamentando l’illegittimità delle segnalazioni negative nei SIC relative a un mutuo ipotecario, per assenza di idoneo preavviso. Chiede la cancellazione delle segnalazioni e il rimborso delle spese di assistenza professionale.

L’intermediario resiste, evidenziando che l’andamento del rapporto è stato costantemente discontinuo e che sono stati inviati ben 22 preavvisi, tutti all’indirizzo comunicato in sede di sottoscrizione del contratto. Nel merito, richiama l’orientamento ABF sulla prova della ricezione e l’ordinanza n. 39769/2021 della Cassazione, secondo cui il preavviso non è previsto per le operazioni fuori dal credito al consumo. Nelle controrepliche eccepisce l’inammissibilità del ricorso, poiché lo stesso ricorrente colloca la presunta omissione al gennaio 2017.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla visura prodotta dal ricorrente, estratta a febbraio 2025. Da essa emerge una segnalazione per il ritardo su una rata di marzo 2023 e segnalazioni successive per ritardi crescenti fino a febbraio 2024, quando la posizione è stata regolarizzata.

Sul piano della competenza temporale, la visura non consente di individuare la prima segnalazione, avendo una profondità massima di 24 mesi. È però lo stesso ricorrente, nelle repliche, a collocarla al gennaio 2017. Ne deriva che l’omesso preavviso contestato precede di oltre sei anni la presentazione del ricorso. Trova quindi applicazione la regola delle disposizioni ABF, Sez. I, §4, secondo cui non possono essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso.

Il Collegio aggiunge un ulteriore profilo, di carattere sopravvenuto. Nelle more del procedimento è decorso il termine di conservazione nei SIC di 24 mesi dall’ultima segnalazione regolarizzata, risalente a gennaio 2024. Il richiamo è all’allegato 2, § 2, lett. b), del codice di condotta SIC, che consente la conservazione delle informazioni negative relative a ritardi superiori a due rate o mesi, successivamente regolarizzati, fino a ventiquattro mesi dalla registrazione della regolarizzazione.

Il Collegio osserva altresì che i preavvisi risultano tutti inoltrati all’indirizzo comunicato dal ricorrente in fase di sottoscrizione del contratto, con conseguente presunzione di ricezione. In via di mero abundantiam, rileva che l’obbligo di preavviso non sarebbe comunque previsto per le operazioni rientranti nel credito al consumo.

Quanto alle spese di assistenza professionale, non possono essere liquidate per l’infondatezza della domanda; è stata peraltro prodotta una mera nota pro forma, che non prova l’effettivo esborso. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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