Pignoramento presso terzi e recesso dal conto corrente (ABF Collegio di Torino n. 4850 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie che investono le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi di natura esattoriale, e i riflessi sulla legittimità del comportamento dell’intermediario quale terzo pignorato, esulano dalla competenza ratione materiae dell’Arbitro Bancario Finanziario e sono riservate al giudice dell’esecuzione. È parimenti inammissibile la domanda volta a ottenere l’apertura di nuovi conti correnti, perché difetta in capo all’intermediario un obbligo a contrarre e la pretesa si sostanzia in un facere infungibile estraneo ai poteri decisori dell’Arbitro. Nei contratti di conto corrente a tempo indeterminato il recesso ad nutum, con preavviso e senza obbligo di motivazione, è legittimo ai sensi degli artt. 1855 c.c. e 126-septies TUB, salva la prova di un esercizio abusivo o contrario a buona fede. La domanda risarcitoria è respinta quando, per l’art. 2697 c.c., non siano provati il danno e il nesso causale.
Il Fatto
Il ricorrente intratteneva due rapporti di conto corrente presso un intermediario. Il 15.11.2024 la banca riceveva notifica di un atto di pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per un importo di gran lunga superiore alle giacenze. Il 02.12.2024 sul conto veniva accreditata la somma di € 1.270,06 a titolo di compenso mensile derivante da un rapporto di agenzia monomandataria.
Il 31.01.2025 l’intermediario trasferiva l’intera somma all’agente della riscossione, qualificando l’accredito come generico perché privo di riferimenti a stipendio o pensione. I conti andavano in rosso per importi minimi e il 23.02.2025 la banca comunicava il recesso da entrambi i rapporti, con preavviso di sessanta giorni. Il reclamo del ricorrente veniva riscontrato negativamente, da qui il ricorso all’Arbitro con domande di restituzione, risarcimento e apertura di due nuovi conti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dall’intermediario. La domanda di restituzione contesta le modalità con cui la banca, quale terzo pignorato, ha dato esecuzione all’atto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 8088/2021, l’Arbitro osserva che sono sottratte alla propria cognizione anche le controversie sui profili del procedimento speciale di pignoramento esattoriale e sui riflessi circa la legittimità del comportamento dell’intermediario.
La questione, in altri termini, attiene all’estensione temporale del vincolo e ai limiti di pignorabilità delle somme affluite dopo la notifica: materia del processo esecutivo, riservata al giudice dell’esecuzione. La domanda restitutoria è quindi inammissibile per difetto di competenza, in linea con Collegio di Torino n. 4588/2025, Collegio di Roma n. 8192/2025 e Collegio di Bari n. 6756/2025.
Analoga sorte tocca alla richiesta di apertura di due nuovi conti. Secondo l’orientamento consolidato non è configurabile un obbligo a contrarre, incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività bancaria, e la domanda si risolve in una condanna a un facere infungibile estranea ai poteri dell’Arbitro (Collegio di Coordinamento n. 6182/2013; Collegio di Milano n. 8438/2025; Collegio di Palermo n. 14065/2020).
Nel merito, il Collegio ritiene legittimo il recesso. I rapporti erano a tempo indeterminato, la comunicazione è avvenuta per iscritto e nel rispetto del preavviso. L’esercizio del diritto non richiede motivazione e non è sindacabile nel merito, salva la prova di una condotta arbitraria o contraria a buona fede, che nel caso concreto non emerge (Collegio di Palermo n. 16671/2021).
Le domande risarcitorie, infine, sono respinte. Per l’art. 2697 c.c. grava sul ricorrente l’onere di provare il danno e il nesso causale, prova che la documentazione prodotta non offre, con richiamo a Collegio di Roma n. 12109/2024. Il ricorso è quindi dichiarato parzialmente inammissibile e non accolto nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.